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Diritto proprietà: le azioni possessorie

30 Gennaio 2013 by Redazione Lascia un commento

Disturbare il riposo in condominio

Il diritto di proprietà ma anche il possesso e i diritti reali di godimento (servitù, usufrutto) possono essere minacciati da opere altrui o dal modo di essere di una cosa. Diritto proprietà: le azioni possessorie. 

Diritto proprietà: le azioni possessorie. Al fine di tutelare il proprietario che si veda privato del suo bene o della possibilità di utilizzarlo o ancora disturbato nel godimento dello stesso il codice civile ha predisposto un sistema di tutele:

1.  Azioni petitorie;

2.  Azioni possessorie;

3.  Azioni di nunciazione.

In questa sede parleremo delle azioni possessorie che sono concesse quando il possessore venga spogliato o molestato nel suo possesso.
Le azioni possessorie sono due:l’azione di spoglio (o reintegrazione) e l’azione di manutenzione.
Esse sono esperibili sia dal possessore che  dal proprietario (quest’ultimo attraverso tali azioni può tutelare in maniera più immediata il suo bene senza dover fornire una prova troppo gravosa del suo diritto di proprietà esperendo le azioni petitorie) e da chi è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario che ha il possesso della cosa).

Diritto proprietà: l’azione di spoglio

diritto proprietàL’azione consente di essere reintegrati nel possesso della cosa a seguito di spoglio da parte di terzi.

Presupposto fondamentale è che lo spoglio sia avvenuto con violenza (cioè con atto o comportamento con cui si è sottratto arbitrariamente il bene alla disponibilità possessore, impedendogli di esercitare il possesso) o con clandestinità ( ossia quando lo spoglio sia avvenuto all’insaputa del possessore che ne viene a conoscenza in un secondo momento). Inoltre, chi ha posto in essere lo spoglio deve aver agito con animus spoliandi, cioè con la consapevolezza di agire contro la volontà del possessore.

L’azione deve essere proposta entro un anno dal giorno dello spoglio e, se questo è avvenuto clandestinamente, dal giorno della sua scoperta.

La giurisprudenza ritiene che perché si abbia lo spoglio non sia necessario che l’autore dell’atto si sia impossessato della cosa, bastando a tal fine anche la privazione parziale del possesso ( si pensi ad un condòmino che apre un varco nel muro di cinta condominiale sottraendo il muro alla sua funzione di protezione dell’edificio ed impedendo quindi agli altri condomini di ricavare l’utilità del muro di recinzione);inoltre, non è necessario che lo spoglio sia permanente, ma è sufficiente che la privazione abbia una durata apprezzabile nel tempo.

Diritto proprietà: l’azione di manutenzdiritto proprietàione

E’ l’azione concessa a chi sia stato molestato nel possesso del suo bene e consiste nell’ottenere dal giudice un provvedimento che ordini la cessazione della turbativa.

Per molestia si intende qualsiasi attività compiuta con la coscienza di recare disturbo.
Perché si possa agire con tale azione è necessario che:
–    il possesso non sia stato acquistato con violenza o in modo clandestino;
–    che il possesso duri da oltre un anno in modo continuo e senza interruzioni;
–   che l’autore della molestia abbia agito con la volontà e la coscienza di recare pregiudizio ad altri (c.d. animus turbandi).

Tale azione può essere esperita anche contro atti di spoglio che però siano avvenuti in maniera non violenta né clandestina e deve proporsi entro un anno dalla turbativa o dallo spoglio.

Diritto proprietà: le azioni possessorie – di Redazione

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: difesa proprieta

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