
Il regolamento di condominio può essere di natura “contrattuale” ossia predisposto unilateralmente dal costruttore dell’immobile o dall’originario unico proprietario oppure ancora derivare da un accordo tra i condomini raggiunto unanimemente durante la vita del condominio. Regolamento condominiale: la modifica del regolamento.
Regolamento condominiale: la modifica del regolamento. Diversamente il regolamento può essere , cioè approvato dall’assemblea dei condomini con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
In quest’ultimo caso, regolamento assembleare, per la sua modifica è sufficiente la stessa maggioranza richiesta per la sua approvazione.
In caso di regolamento contrattuale, invece, bisogna distinguere due casi:
– le clausole regolamentari in senso stretto. Esse riguardano principalmente i modi d’uso delle cose comuni, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi condominiali. Proprio perché suscettibili di variazioni in base alle esigenze del condominio possono essere parificate alle clausole di natura contrattuale e quindi essere modificate dall’assemblea con la stessa maggioranza prevista per l’approvazione del regolamento assembleare;
– le clausole regolamentari di natura contrattuale. Dato che esse derivano dall’accordo unanime di tutti i condomini possono essere modificate solo con il loro consenso unanime.
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