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Multiproprietà: nuova legge 2011

30 Novembre 2012 by Redazione Lascia un commento

multiproprieta

Entrano in vigore il 21 giugno 2011 ( 21/06/2011) le nuove norme sulla multiproprietà che ampliano la tutela del proprietario. Multiproprietà: nuova legge 2011

 

Multiproprietà: nuova legge 2011. Si tratta del nuovo codice del turismo ( D.lgs n. 79/2011), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 6 giugno 2011, che oltre a prevedere nuove tutele per il viaggiatore, stabilisce una nuova specifica disciplina per la multiproprietà. Le nuove norme sulla multiproprietà vanno a modificare quanto previsto in materia dal codice al consumo (D.lgs 206/2005) e adeguano, prevedendo maggiori tutele, il nostro ordinamento a quanto dettato dalla direttiva n. 122 del 2008.    multiproprieta

Si è così giunti a tutelare le nuove forme di contratto nate nel corso degli anni e privi di tutela legislativa, come ad esempio il contratto di scambio di proprietà o di rivendita, ed a fornire una definizione unitaria del contratto di multiproprietà che fino ad oggi era differente per i vari Paesi europei.

La nuova legge sul turismo (codice del turismo) specifica, all’art. 2, le tipologie di contratti che sono oggetto di tutela, ricomprendendovi non più solo quelli di durata triennale ma anche quelli aventi una durata solo annuale. Inoltre, oggetto di tutela non sono unicamente i contratti aventi ad oggetto beni immobili, ma anche quelli che hanno ad oggetto roulotte, navi da crociera e altri beni mobili adibiti ad alloggi.

La disposizione disciplina poi anche i “contratti accessori” alla multiproprietà, ossia i contratti con cui il consumatore compera dei servizi accessori collegati ai contratti in precedenza indicati; si pensi al servizio di pulizia oppure ad un contratto di finanziamento o ancora all’uso di impianti sportivi.

Per tutti questi contratti la nuova normativa in materia di multiproprietà, ma anche di vendita di qualsiasi altro prodotto per le vacanze, prevede l’obbligo di fornire al consumatore idonee informazioni. È previsto anche il divieto assoluto di vendere tali prodotti come contratti di investimento.

Diritto di recesso multiproprietà

Novità importanti sono state introdotte dal D.lgs n.79/2011 in tema di diritto di recesso. Infatti, da ora per esercitare tale diritto il consumatore avrà a disposizione 14 giorni, non più 10, dalla conclusione del contratto . Anche le modalità per esercitare il diritto di recesso sono state semplificate.

Il consumatore potrà usare a tal fine un formulario, allegato all’accordo, e in nessun caso potranno essergli addebitate spese o penalità, né il consumatore dovrà alcunché per il servizio resogli prima del recesso.

Nel momento in cui il consumatore esercita il diritto di recesso per un contratto di multiproprietà o per un qualsiasi altro prodotto per le vacanze di lungo termine, si risolvono di conseguenza anche gli altri contratti accessori eventualmente stipulati.

Se poi il formulario fornito dall’operatore al consumatore nel momento della stipula relativa alla multiproprietà dovesse non essere opportunamente compilato e consegnato, quest’ultimo può esercitare il diritto di recesso in un anno e 14 giorni.

Lo stesso diritto di recesso, nelle nuove norme sulla multiproprietà, diventa di tre mesi e 14 giorni quando dovessero mancare altre informazioni precontrattuali.

Pagamenti rateali multiproprietà

Per ciò che concerne in particolare i prodotti per le vacanze a lungo termine, le nuove norme sulla multiproprietà contenute nel codice del turismo 2011 specificano le modalità con cui il consumatore dovrà provvedere ai pagamenti rateali. Questi dovranno avvenire a scadenze periodiche indicate con precisione e non potranno prevedere pagamenti diversi da quelli concordati con l’operatore. Inoltre, 14 giorni prima di ogni pagamento il consumatore dovrà ricevere una richiesta scritta in cui venga indicato l’importo esatto della rata da versare.

La rescissione del contratto da parte Multiproprietà del consumatore potrà avvenire una volta che quest’ultimo avrà pagato almeno due rate, non potrà prevedere penali di alcun genere e la relativa volontà dovrà essere comunicata all’operatore almeno 14 giorni prima del ricevimento della richiesta di pagamento della rata.

Nel caso in cui le nuove norme del d.lgs n.79 del 2011 (codice del turismo) in materia di multiproprietà non siano rispettate, sono previste sanzioni raddoppiate rispetto al passato. Le sanzioni amministrative che prima andavano da 500 a 3 mila euro ora arrivano da mille a cinque mila euro, mentre le sanzioni accessorie della sospensione del servizio vanno da 30 giorni a 6 mesi, rispetto ai 15 giorni o 3 mesi della precedente normativa.

Multiproprietà: nuova legge 2011 – di Redazione

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