In materia di ripartizione delle spese condominiali l’art. 1118 c.c. recita : “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio …sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Ripartizione spese condominiali.
Ripartizione spese condominiali. Per cui ciascun condòmino partecipa alle spese condominiali in proporzione al valore della sua proprietà (che è desunto dalla tabella millesimale)
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne (art. 1118 c.c., comma 2). Ossia, il criterio della proporzionalità nella ripartizione delle spese è in parte derogato (da quello dell’uso) quando si tratta di spese relative a beni o servizi che vengono utilizzati più da alcuni condòmini e meno da altri. Si pensi ad un edificio che abbia più scale, cortili, lastrici solari e impianti destinati a servire solo una parte dell’edificio; in tal caso le spese relative alla loro manutenzione sono è a carico unicamente di quei condomini che ne traggono utilità, sempre tendendo conto dei millesimi di proprietà.
Nessun condòmino può evitare di pagare le spese condominiali, nemmeno rinunciando al diritto sui beni e servizi comuni e neanche il regolamento di condominio può derogare a tale obbligo.
La legge non indica in che modo ed entro quale termine tali contributi debbano essere versati; ne deriva che l’amministratore può esigerne il pagamento sulla base del preventivo della gestione una volta che venga approvato (salvo che il regolamento non preveda diversamente). Scarica gratuitamente la lettera di sollecito per il pagamento delle spese condominiali cliccando qui)
Insieme al condòmino è obbligato al pagamento delle spese condominiali anche colui che subentra nei diritti del condòmino, l’acquirente o il donatario. Infatti, quest’ultimi sono tenuti, in solido con il condòmino-venditore, al pagamento delle spese condominiali relative all’anno in corso e a quello precedente anche se le relative spese siano state deliberate da un’assemblea svoltasi prima della data dell’acquisto. (Scarica lettera di pagamento spese al condomino subentrante cliccando qui)
Ugualmente ne rispondono in solido i comproprietari pro indiviso di uno stesso piano (gli eredi o i coniugi).
Nel caso in cui vi sia un nudo proprietario ed un usufruttuario, quest’ultimo sarà tenuto al pagamento degli oneri di gestione e manutenzione ordinaria, mentre l’altro alla manutenzione straordinaria.
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