La vendita di un bene immobile può avvenire in due modi: o a misura o a corpo (art. 1537-1538). Vendita a misura.Â
Vendita a misura. Nel primo caso le parti indicano lâestensione del bene e fissano un prezzo in ragione di un tanto per ogni unitĂ di misura; il prezzo è dunque determinato in proporzione alla superficie dellâimmobile.
Nel secondo caso il prezzo è determinato in relazione al bene come t
ale, nella sua globalitĂ .
Estensione inferiore e superiore
Nel caso in cui lâestensione effettiva del bene sia inferiore a quella dichiarata, in caso di vendita a misura il compratore ha diritto ad una proporzionale riduzione del prezzo.
Invece, nel caso di vendita a corpo lâacquirente ha diritto ad una riduzione del prezzo solo se la misura reale è inferiore di oltre 1/20 a quella indicata nel contratto di vendita.
Se poi lâestensione reale è superiore bisogna fare una distinzione.
Se lâeccedenza supera la ventesima parte della misura dichiarata lâacquirente può o recedere dal contratto o pagare un supplemento di prezzo.
Se lâeccedenza è inferiore a tale limite lâacquirente dovrĂ solo pagare un supplemento di prezzo in caso di vendita a misura, mentre nel caso di vendita a corpo non sarĂ obbligato a pagare nulla.
Qualora lâacqu
irente decida di recedere deve comunque farlo in forma scritta ed il venditore, dal canto suo, dovrĂ restituire il prezzo e rimborsare le spese del contratto.
Prescrizione del diritto
Il diritto dellâacquirente alla diminuzione del prezzo o al recesso e quello del venditore al supplemento si prescrivono in 1 anno dalla consegna dellâimmobile (art. 1541 c.c.)

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La garanzia di estensione
Se il venditore garantisce lâestensione dellâimmobile non sarĂ applicabile la normativa richiamata ma quella generale sullâadempimento contrattuale qualora la misura reale diverga in maniera significativa da quella promessa.
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