La vendita di un bene immobile può avvenire in due modi: o a misura o a corpo (art. 1537-1538). Vendita a misura.
Vendita a misura. Nel primo caso le parti indicano l’estensione del bene e fissano un prezzo in ragione di un tanto per ogni unità di misura; il prezzo è dunque determinato in proporzione alla superficie dell’immobile.
Nel secondo caso il prezzo è determinato in relazione al bene come tale, nella sua globalità.
Estensione inferiore e superiore
Nel caso in cui l’estensione effettiva del bene sia inferiore a quella dichiarata, in caso di vendita a misura il compratore ha diritto ad una proporzionale riduzione del prezzo.
Invece, nel caso di vendita a corpo l’acquirente ha diritto ad una riduzione del prezzo solo se la misura reale è inferiore di oltre 1/20 a quella indicata nel contratto di vendita.
Se poi l’estensione reale è superiore bisogna fare una distinzione.
Se l’eccedenza supera la ventesima parte della misura dichiarata l’acquirente può o recedere dal contratto o pagare un supplemento di prezzo.
Se l’eccedenza è inferiore a tale limite l’acquirente dovrà solo pagare un supplemento di prezzo in caso di vendita a misura, mentre nel caso di vendita a corpo non sarà obbligato a pagare nulla.
Qualora l’acquirente decida di recedere deve comunque farlo in forma scritta ed il venditore, dal canto suo, dovrà restituire il prezzo e rimborsare le spese del contratto.
Prescrizione del diritto
Il diritto dell’acquirente alla diminuzione del prezzo o al recesso e quello del venditore al supplemento si prescrivono in 1 anno dalla consegna dell’immobile (art. 1541 c.c.)
La garanzia di estensione
Se il venditore garantisce l’estensione dell’immobile non sarà applicabile la normativa richiamata ma quella generale sull’adempimento contrattuale qualora la misura reale diverga in maniera significativa da quella promessa.
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