Lavori contro barriere architettoniche su immobili vincolati: rifiuto motivato. Un problema che può presentarsi negli immobili vincolati è quello dell’eliminazione delle barriere architettoniche quando gli stessi siano occupati o frequentati da persone disabili.
Le leggi italiane disciplinanti la costruzione di nuovi fabbricati, nonché l’effettuazione di lavori su edifici già esistenti ai fini della rimozione delle barriere architettoniche sono la n.13 del 1989, il DM n. 236 del 1989 ed il Testo Unico dell’Edilizia del 2001 in cui è stata trasferita parte della disciplina prevista dalla legge n.13.
Queste disposizioni sono volte a garantire l’accesso e la fruizione degli immobili anche ai soggetti disabili, aventi ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale, in modo che anche loro possono agevolmente raggiungere tali spazi in autonomia e sicurezza.
Questo diritto della persona disabile deve essere garantito anche nel caso in cui determinati immobili siano stati dichiarati di particolare interesse artistico o storico o paesaggistico e conseguentemente vincolati. In tali casi, per l’effettuazione di lavori volti alla rimozione delle barriere architettoniche, è necessaria l’autorizzazione di cui al d.lgs 42/2004, art. 21 e 146, prima dell’inizio degli stessi.
Inoltre, la legge n. 13 del 1989, agli art. 4 e 5, prevede particolari agevolazioni:
– Nel caso in cui l’amministrazione competente alla tutela del vincolo, Soprintendenza o regioni, non si pronunciano sui lavori nel termine previsto, è stabilita la formazione del silenzio-assenso;
– L’eventuale rifiuto all’effettuazione dei lavori per la rimozione delle barriere architettoniche può essere opposto solo qualora non sia possibile eseguire i lavori senza recare pregiudizio al bene tutelato;
– Il rifiuto dei lavori deve essere motivato, specificando in particolare la natura e la importanza del pregiudizio che ne possano derivare.
Il problema dell’esecuzione di lavori volti al superamento delle barriere architettoniche in immobili vincolati è stato anche recentemente affrontato dal Tar Lazio e dal Tar Campania con riferimento all’installazione di ascensori e rampe. Tali pronunce hanno sancito che i provvedimenti con cui le Soprintendenze rifiutano l’esecuzione di lavori finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche devono contenere le reali e dimostrabili ragioni di pregiudizio che essi possano arrecare all’immobile soggetto a vincolo.
In materia di barriere architettoniche, oltre le disposizioni già citate, è poi intervenuto il DM del 28 marzo 2008 che contiene le Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale.
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