E’ l’art. 1130 del codice civile a dettare le attribuzioni dell’amministratore condominiale. Compiti amministratore di condominio.
Compiti amministratore di condominio. I suoi compiti consistono in:
– “seguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio”. L’amministratore deve eseguire le delibere dell’assemblea che siano legittime, perfette ed efficaci e che riguardino i servizi comuni ai condomini, non anche quelle relative alle proprietà esclusive. Inoltre, deve far rispettare il regolamento condominiale potendo comminare,in caso di inosservanza,ammonizioni e multe, e potendo promuovere anche azioni giudiziarie nei confronti dei singoli condomini.
– “disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini”. Le modalità d’uso dei servizi e delle cose comuni sono stabilite dal regolamento, ma l’amministratore ha comunque una certa autonomia per quanto concerne i modi di attuazione del regolamento. Nel caso in cui quest’ultimo manchi o non disciplini determinate fattispecie spetta all’amministratiore intervenire con provvedimenti adeguati.
Se un condomino non è d’accordo con l’operato dell’amministratore può ricorrere all’assemblea e se il provvediemento è annullato non ha più vigore; altrimenti se è ugualmente approvato il condomino dissenziente può impugnare la delibera ai sensi dell’art. 1137 c.c.;
– “riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni”. In caso di mancato pagamento dei contributi o delle spese da parte di un condòmino l’amministratore può ottenere dall’autorità giudiziaria l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Se, invece, un condòmino non paghi i contributi per 6 mesi consecutivi, l’amministratore può, se il regolamento lo prevede, sospendere al condòmino moroso la fornitura dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
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– “ L’amministratore , alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione”. Essendo tale obbligo “annuale” egli non è tenuto a rendere il conto su richiesta dei singoli condomini. Diversamente i singoli condomini possono richiedere in qualsiasi momento all’amministratore l’esibizione dei documenti contabili senza specificare le ragioni della richiesta.
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