Eâ lâart. 1130 del codice civile a dettare le attribuzioni dellâamministratore condominiale. Compiti amministratore di condominio.
Compiti amministratore di condominio. I suoi compiti consistono in:
–Â Â Â âseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominioâ. Lâamministratore deve eseguire le delibere dellâassemblea che siano legittime, perfette ed efficaci e che riguardino i servizi comuni ai condomini, non anche quelle relative alle proprietĂ esclusive. Inoltre, deve far rispettare il regolamento condominiale potendo comminare,in caso di inosservanza,ammonizioni e multe, e potendo promuovere anche azioni giudiziarie nei confronti dei singoli condomini.
–Â Â Â âdisciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condominiâ. Le modalitĂ dâuso dei servizi e delle cose comuni sono stabilite dal regolamento, ma lâamministratore ha comunque una certa autonomia per quanto concerne i modi di attuazione del regolamento. Nel caso in cui questâultimo manchi o non disciplini determinate fattispecie spetta allâamministratiore intervenire con provvedimenti adeguati.
Se un condomino non è dâaccordo con lâoperato dellâamministratore può ricorrere allâassemblea e se il provvediemento è annullato non ha piĂš vigore; altrimenti se è ugualmente approvato il condomino dissenziente può impugnare la delibera ai sensi dellâart. 1137 c.c.;
–   âriscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuniâ. In caso di mancato pagamento dei contributi o delle spese da parte di un condòmino lâamministratore può ottenere dallâautoritĂ giudiziaria lâemissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Se, invece, un condòmino non paghi i contributi per 6 mesi consecutivi, lâamministratore può, se il regolamento lo prevede, sospendere al condòmino moroso la fornitura dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
–   âcompie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificioâ. Lâamministratore rappresenta i condomini e può agire in giudizio sia contro di essi che contro terzi. Ciò non esclude che ciascun condòmino possa agire in giudizio autonomamente. Se un condòmino reca danno alle parti comuni dellâedificio è lâamministratore che deve intervenire di propria iniziativa o su richiesta dei singoli condomini per la tutela in sede giudiziariasenza la necessitĂ di una delibera assembleare. Il singolo condòmino che voglia far cessare un comportamento pregiudizievole per le parti comuni ne deve dare notizia allâamministratore.
– â Lâamministratore , alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestioneâ. Essendo tale obbligo âannualeâ egli non è tenuto a rendere il conto su richiesta dei singoli condomini. Diversamente i singoli condomini possono richiedere in qualsiasi momento allâamministratore lâesibizione dei documenti contabili senza specificare le ragioni della richiesta.
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