L’attuale riforma ha introdotto nuovi obblighi per l’amministratore, tra questi l’obbligo di tenere i registri. Registri condominio. Nuovi obblighi dell’amministratore
Registri condominio. Nuovi obblighi dell’amministratore. In particolare la L.220/2012 prevede che l’amministratore debba curare:
-la tenuta del registro di anagrafe condominiale contente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari dei diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale, residenza o domicilio. I dati catastali i ciascuna unità immobiliare e il dato relativo alle condizioni di sicurezza.
-la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, nel quale sono annotate eventuali mancate costituzioni dell’assemblea,le deliberazioni, le dichiarazioni rese dai condomini. Allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio.
-la tenuta del registro di nomina e revoca dell’amministratore dove sono annotate in ordine cronologico le date della nomina e della revoca di ogni amministratore e gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale.
-la tenuta di contabilità dove sono riportati in ordine cronologico i singoli movimenti di entrata ed uscita.
Inoltre nella formazione dell’elenco dei condomini, l’amministratore deve avere cura di indicare le esatte generalità e il recapito presso cui il condomino desidera ricevere gli avvisi. E ancora, l’amministratore deve conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio, come relativi aggiornamenti sulla base digli intervenuti mutamenti.
L’amministratore deve anche procedere all’elencazione dei beni comuni e ciò con riferimento all’obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi e alla loro disciplina d’uso.
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