Le innovazioni sono delle opere nuove che comportano una modifica notevole della cosa comune. Innovazioni nel condominio.
Innovazioni nel condominio. In particolare, sono dirette a migliorare, a rendere più comodo o funzionale la cosa comune.
Le innovazioni hanno, dunque, un carattere soggettivo, dovuto all’interesse della maggioranza dei condomini all’effettuazione di lavori innovativi, e un carattere oggettivo, consistente in una modifica sostanziale della cosa comune.
Ai sensi dell’art. 1120 c.c. esse sono deliberate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell’edificio.
Al contrario le innovazioni sono vietate quando:
– alterano il decoro architettonico dell’edificio;
– compromettono la stabilità e la sicurezza dell’edificio;
– fanno sì che anche solo un condòmino non può servirsi di alcune parti comuni.
Tale disposizione è dichiarata inderogabile, per cui neanche il regolamento condominiale potrebbe disporre diversamente.
Dalle innovazioni di cui all’art. 1120 c.c. vanno distinte quelle previste dall’art. 1121. c.c., ossia le innovazioni gravose o voluttuarie.
Le innovazioni gravose sono quelle che implicano una spesa onerosa rispetto a quelle che sono le condizioni e l’importanza dell’edificio. Si pensi alla volontà di voler installare un costoso impianto centralizzato in una palazzina ormai fatiscente.
Le innovazioni voluttuarie sono quelle non strettamente necessarie e comunque prive di utilità. Si pensi alla volontà di voler installare delle statue costose all’ingresso del cancello.
Per cui se tali innovazioni sono suscettibili di un utilizzazione separata, i condomini che non le vogliano non devono contribuire nella spesa. Se, al contrario, l’utilizzazione separata non è possibile, allora l’innovazione non è consentita, a meno che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata voglia sopportarne integralmente la spesa.
Spetta al condòmino che non vuole trarre vantaggio dall’innovazione provare la gravosità o il carattere voluttuario dell’opera.
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