![vincoli urbanistici](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_671,h_206/https://www.tutorcasa.it/wp-content/uploads/2013/01/vincoli-urbanistici.jpg)
La facoltà del proprietario di edificare non è libera ma può subire delle limitazioni e vincoli urbanistici al fine di garantire il razionale sfruttamento del territorio. Vincoli urbanistici e limitazioni.
Vincoli urbanistici e limitazioni. Bisogna distinguere le limitazioni dai vincoli.
Le limitazioni
Con esse il proprietario viene privato, in modo permanente, del godimento e/o utilizzazione del bene senza ricevere alcuna indennità.
I vincoli
Si tratta di limitazioni imposte a beni che per le loro particolari caratteristiche vanno ad assumere un interesse pubblico. Esse comportano l’attribuzione al proprietario del bene vincolato di un’indennità quando non sono previsti limiti di tempo del vincolo o quando questo è reiterato.
Vi sono diverse tipologie di vincoli urbanistici:
– vincoli temporanei e perpetui;
– vincoli di tutela e di inedificabilità: i primi necessitano del preventivo assenso della competente autorità prima di iniziare qualsiasi tipo di intervento edilizio;i secondi comportano il divieto assoluto di costruire;
– vincoli urbanistici e speciali: i primi sono quelli previsti dagli strumenti urbanistici, i secondi da leggi speciali;
– vincoli non indennizzabili e indennizzabili.
Come avviene l’imposizione
I vincoli urbanistici vengono imposti tramite il piano urbanistico generale, la variante al piano urbanistico generale e attraverso altri atti quali la conferenza di servizi e gli accordi di programma.
Il vincolo volto al futuro esproprio ha durata quinquennale dal giorno dell’approvazione del piano urbanistico generale o della sua variante.
Ciò significa che se in questi 5 anni non viene dichiarata la pubblica utilità dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio decade automaticamente anche se può essere reiterato.
La reiterazione può aver luogo solo per i vincoli imposti con il piano urbanistico generale o con la sua variante, non anche per quelli derivanti da altri provvedimenti.
Il proprietario del bene sottopostio a reiterazione ha diritto a un indennizzo commisurato al mancato uso normale del bene, alla riduzione del suo utilizzo e alla diminuzione di prezzo di mercato.
Se però il provvedimento di reiterazione non prevede il pagamento dell’indennizzo, il Consiglio comunale è tenuto a liquidarlo entro 2 mesi da quando ha ricevuto la domanda di pagamento.
Decorso inutilmente tale termine il proprietario può rivolgersi alla Corte d’Appello territorialmente competente.
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