Ai sensi dell’art. 817, co.1 c.c. le pertinenze sono cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento di un’altra cosa c.d. principale. Pertinenze: le aree di parcheggio.
Pertinenze: le aree di parcheggio. La pertinenza non è parte integrante della cosa principale né è necessaria per la sua esistenza ma ha solo una funzione conservativa o accrescitiva del suo valore.
Si pensi al garage che è destinato al servizio della casa di abitazione: Si può avere anche pertinenza di mobile a immobile, come gli arredi di un locale ammobiliato, e da mobile a mobile, come un espositore rispetto ai soprammobili.
La destinazione di una cosa a pertinenza viene effettuata dal proprietario della cosa principale che però a tal fine deve porre in essere un comportamento che oggettivamente venga percepito e riconosciuto dai terzi, non bastando una semplice dichiarazione di volontà in tal senso.
Può accadere che la pertinenza venga trasferita separatamente dalla cosa principale. Ciò è possibile ,ma in tale ipotesi la cessazione del vincolo pertinenziale che ne deriva non è opponibile a terzi che abbiano anteriormente al trasferimento acquistato diritti sulla cosa principale; perciò la vendita separata di un garage non può essere fatta valere contro chi ha acquistato l’abitazione principale in data anteriore, seguendo il garage le sorti dell’abitazione principale in virtù di quel precedente acquisto.
Per ciò che concerne in particolare il problema delle aree di parcheggio una pronuncia della Cassazione prima e la legge n. 246 del 2005 subito dopo hanno stabilito che:
– i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto alla superficie minima richiesta dalla legge del 1967 possono essere liberamente ed autonomamente trasferiti;
– la libera trasferibilità degli spazi per il parcheggio riguarda solo gli immobili di nuova costruzione.
Per gli immobili di vecchia costruzione, ossia realizzati prima della legge 246/2005 , deve ritenersi operante il regime introdotto dalla l. 765/1967 secondo la quale “nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione”. La giurisprudenza del tempo ha poi affermato l’intrasferibilità relativa dei parcheggi con ciò intendendo che essi possono essere alienati solo unitamente all’edificio.
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