
I singoli condomini sono legittimati a intervenire e a proporre impugnazioni sulle liti nelle quali l’amministratore stia a giudizio per il condominio.Liti condominiali. Legittimazione ad agire del singolo
Liti condominiali. Legittimazione ad agire del singolo. Nei casi di tali interventi e impugnazioni, la rappresentanza dell’amministratore del condominio si restringe a quei condomini non costituitisi nel giudizio.
La peculiare natura del condominio comporta comunque che l’iniziativa giuridica di quest’ultimo a tutela di un diritto comune dei condomino non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto nell’esercizio do una forma di rappresentanza reciproca atta ad attribuire a ciascuno una legittimazione sostitutiva scaturente dal fatto che ogni singolo condomino non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente difendere i diritti degli altri.
Quindi il condomino può intervenire personalmente nel processo promosso dall’amministratore per far valere i diritti della collettività condominale. Egli è parte originale e non “un terzo” che si intromette in una vertenza fra estranei
I condomini che invece non hanno preso parte fisicamente al giudizio di primo grado siccome rappresentati al processo dall’amministratore, possono proporre impugnazione in luogo dell’amministratore, presente nel giudizio di primo grado, ma non appellante.
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