I singoli condomini sono legittimati a intervenire e a proporre impugnazioni sulle liti nelle quali lâamministratore stia a giudizio per il condominio.Liti condominiali. Legittimazione ad agire del singolo
Liti condominiali. Legittimazione ad agire del singolo. Nei casi di tali interventi e impugnazioni, la rappresentanza dellâamministratore del condominio si restringe a quei condomini non costituitisi nel giudizio.
La peculiare natura del condominio comporta comunque che lâiniziativa giuridica di questâultimo a tutela di un diritto comune dei condomino non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto nellâesercizio do una forma di rappresentanza reciproca atta ad attribuire a ciascuno una legittimazione sostitutiva scaturente dal fatto che ogni singolo condomino non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente difendere i diritti degli altri.
Quindi il condomino può intervenire personalmente nel processo promosso dallâamministratore per far valere i diritti della collettivitĂ condominale. Egli è parte originale e non âun terzoâ che si intromette in una vertenza fra estranei
I condomini che invece non hanno preso parte fisicamente al giudizio di primo grado siccome rappresentati al processo dallâamministratore, Â possono proporre impugnazione in luogo dellâamministratore, presente nel giudizio di primo grado, ma non appellante.
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