Disciplina Iva delle Locazioni. Il D.L. 83/2012, c.d. Decreto Crescita ha introdotto dal 26 giugno 2012 l’Iva su opzione per la cessione e la locazione di immobili abitativi costruiti o ristrutturati da imprese. Locazioni Iva.
Locazioni Iva. Tali modifiche hanno anche consentito ai costruttori di immobili abitativi e ai soggetti che su tali immobili eseguono interventi di ristrutturazione di “evitare” le conseguenze dell’esenzione applicata sia alle locazioni quanto alle cessioni effettuate dopo il periodo di detenzione quinquennale, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori.
In particolare, il punto 8) dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 tratta delle locazioni di immobili per cui è previsto il trattamento di esenzione, con la sola eccezione, delle aree considerate “edificabili”, che per il fatto di non essere menzionate dalla presente disposizione normativa scontano obbligatoriamente il regime di imponibilità Iva.
E ancora, all’interno dell’art. 10 del Decreto Iva delle disposizioni, sono previste delle deroghe specifiche che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n.83/12, vanno applicate attraverso un’opzione, da esercitarsi nel contratto di locazione e su impulso del locatore. Possiamo considerare tre ipotesi in cui è consentito di optare per il regime di improbabilità Iva in luogo dell’ esenzione:
– fabbricati strumentali;
– fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali;
– fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici.
In riferimento ai fabbricati strumentali: prima erano previsti due casi di applicazione dell’Iva obbligatoria accanto a una generalizzata imponibilità a seguito di opzione. Adesso, invece, dopo le modifiche apportare dal 26 giugno 2012, è possibile locare in esenzione un fabbricato strumentale a un privato così come a un soggetto “assimilato al privato” (prorata di detrazione pari o inferiore al 25%).
Inoltre, in seguito alle modifiche legislative, ora tutte le locazioni di immobili strumentali nascono esenti da Iva, con la possibilità di optare in ogni caso per il regime di imponibilità tramite opzione.
Per i fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, seconda deroga al regime di esenzione, attivabile con l’opzione, va fatto riferimento all’art. 57, co. 1, lett. a) del D.L. n. 1/12 (c.d. Decreto liberalizzazioni), secondo cui risultano imponibili a Iva le locazione per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione:
-di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni;
-di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
Infine,abbiamo l’ultima deroga al regime di esenzione che interessa le locazioni effettuate dai costruttori e da coloro che eseguono gli interventi su immobili abitativi da essi costruiti o ristrutturati. In questa sezione ci è la novità di maggior rilievo del D.L. n.83/12, in quanto la possibilità di optare da parte del costruttore o di chi ha eseguito i predetti interventi di recupero, per il regime di imponibilità delle locazioni, in luogo dell’esenzione, permette a tali soggetti di evitare le conseguenze negative determinate dall’applicazione del pro-rata generale di detrazione .
Ma non finisce qui, tra le altre novità introdotte dal 26 giugno 2012, a seguito della modifica apportata alla lettera 127-duodevicies), per tutte le locazioni di immobili abitativi rese imponibili a seguito di opzione, troverà applicazione l’aliquota ridotta del 10%.
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