
Il proprietario di un immobile ha l’esigenza di ricevere aria e luce e di non essere esposto alla curiosità altrui. Luci vedute e acque
Luci vedute e acque. Le aperture che si possono fare in un fondo si distinguono in luci (che danno il passaggio alla luce e all’aria) e vedute o prospetti ( che permettono di affacciarsi).
Per aprire le luci non occorre rispettare distanze dal fondo del vicino. Comunque al fine di tutelare la riservatezza del fondo limitrofo, le luci che devono essere aperte devono avere i seguenti requisiti:
-una inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino:
-le maglie delle grate non devono essere più grandi di 3 centimetri quadrati per evitare i passaggi di oggetti di maggiore estensione;
-l’apertura deve essere fatta ad una certa altezza rispetto al pavimento interno del locale e al suolo del fondo.
Per aprire, invece, le vedute occorre una distanza di un metro e mezzo dal fondo del vicino.
L’articolo 908 c.c. si occupa invece dello stillicidio delle acque, ossia del deflusso naturale delle acque piovane dai tetti delle costruzioni e stabilisce che il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul proprio terreno e non su quello del vicino; se esistono pubblici colatoi, il proprietario dovrà provvedere che le acque piovane vi siano convogliate con gronde e canali.
Se invece il proprio fondo è dotato di acqua privata, il proprietario avrà il diritto di uso, anche se non potrà essere considerato un diritto di godimento illimitato, in quanto: il proprietario non potrà deviare il corso delle acque in danno ad altri fondi, se invece si è servito dell’acqua per i suoi usi agricoli o industriali, dovrà restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario
Inoltre il proprietario del fondo ha l’obbligo di ricevere le acque che scolano in maniera naturale dal fondo superiore; inoltre non può impedire lo scolo e renderlo più gravoso.
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