A norma dell’art. 900 c.c. le finestre o altre aperture sul fondo del vicino si distinguono in luci se non permettono di affacciarsi, e in vedute ( finestre e balconi) qualora lo consentano e permettano di vedere di fronte, in obliquo o lateralmente. Luci e vedute.
Luci e vedute. Questa distinzione è particolarmente importante perché le luci devono essere munite di inferriata idonea o di grata fissa in metallo a grate non maggiori di tre centimetri quadrati.
Inoltre devono possedere queste caratteristiche:
– avere il lato inferiore ad almeno due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo se collocate rispetto al piano terreno, o ad almeno due metri se ai piani superiori.
– Avere il lato inferiore a una altezza non minore di due metri e mezzo anche dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale, sia pure parzialmente, posto a livello inferiore rispetto a tale allineamento e la condizione dei luoghi non permetta altra soluzione.
L’apertura che non abbia i caratteri di veduta è in ogni caso considerata come luce anche se non sono state osservate le prescrizioni a questa relative. Tuttavia il vicino ha il diritto di esigere che questa sia resa conforme alle regole. Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui, ma, se il muro è comune, ciò può farsi solo con il consenso dell’altro a meno che sia stata fatta sopraelevazione del muro stesso, nel qual caso chi l’ha perfezionata può aprire le luci nel tratto di maggiore altezza al quale il vicino non abbia voluto contribuire.
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo e neppure di costruire in aderenza; tuttavia chi acquista la comunione non può chiudere le luci se al muro non appoggia il suo edificio.
Per l’art. 905 c.c. non si possono aprire vedute dirette verso il fondo del vicino e neppure sopra il tetto, se fra il fondo stesso e la facciata esteriore del muro in cui le vedute si aprono non vi è la distanza di almeno un metro e mezzo.
Luci e vedute sul fondo del vicino
Del pari è vietato costruire balconi e altri simili sporti, o lastrici solari, muniti comunque di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è una distanza di un metro e mezzo fra il fondo stesso e la linea esteriore di dette opere; tutte queste disposizioni sono valide a meno che fra i due fondi non vi sia una strada pubblica.
Non si possono aprire vedute laterali o oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di 75 centimetri, da misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
Quando si è acquisito il diritto di avere delle vedute dirette sul fondo del vicino, e questo succede con l’usucapione, il proprietario di questo non può costruire a distanza inferiore ai tre metri, misurata secondo i criteri usati per l’apertura di vedute dirette e di balconi. Infine se si vuole appoggiare la costruzione sul muro in cui sono collocate queste vedute dirette o oblique, essa deve arrestarsi ad almeno tre metri sotto la loro soglia.
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