Condominio e mediazione obbligatoria.
In materia condominiale è entrata in vigore dal 21 marzo 2012 la mediazione obbligatoria.
Ciò comporta il fatto che prima di poter instaurare un giudizio per cause condominiale è necessario preventivamente esperire un tentativo di mediazione dinanzi ad uno degli organismi iscritti in un apposito registro tenuto dal ministero della giustizia.
Il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio per tutta una serie di controversie che pur non essendo strettamente catalogabili come condominiali, riguardano comunque il condominio. Si pensi alle liti in materia di diritti reali: si casi in cui sia controverso se un determinato bene come il ballatoio debba essere considerato di proprietà comune o di proprietà esclusiva del condomino; si pensi anche alle numerose questioni inerenti le servitù di veduta o di passaggio che spesso sono causa di conflitto tra i vicini.
Altre controversie sottoposte a mediazione e che possono trovare origine nel condominio sono quelle in materia di divisione di immobili, comodati e locazione. Anche le controversie assicurative e bancarie possono avere come parti la compagnie condominiale: si pensi alla controversia tra un condomino e la compagnia che ha assicurato l’edificio per la responsabilità verso terzi o la banca presso la quale sia acceso il conto corrente condominiale.
Sono esclusi dalla mediazione obbligatoria i provvedimenti urgenti e cautelari e i procedimenti di cui all’articolo 5, comma 4, del dlg n. 28/2010. Di conseguenza, in materia condominiale non occorrerà esperire il tentativo di conciliazione nei seguenti casi:
– ricorsi per decreto ingiuntivo, inclusa l’opposizione;
– procedimenti urgenti e cautelari: si pensi ai ricorsi ex art. 700 c.p.c. Per tutelare i beni comuni da pericoli imminenti;
– procedimenti possessori: controversie riguardanti la natura di un bene comune;
– procedimenti in camera di consiglio: i casi di domanda di revoca o nomina dell’amministratore.
Condominio e mediazione obbligatoria
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Redazione
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