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Meno deleghe in assemblea. Riforma condominio 2013

25 Giugno 2013 by Redazione Lascia un commento

Astenuti e contrari in assemblea

La riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno scorso prevede delle restrizioni in fatto di deleghe in assemblea. Meno deleghe in assemblea. Riforma condominio 2013


Meno deleghe in assemblea. Riforma condominio 2013. Quindi, niente più deleghe da conferire in maniera illimitata ma maggiori presenze degli interessati all’assemblea condominiale.

meno deleghe in assembleaNei condomini aventi più di venti partecipanti è fatto divieto al delegato di ricevere un numero di deleghe superiore a 1/5 del complessivo numero delle teste di cui si compone l’edificio condominiale e nello stesso tempo le deleghe non devono neppure superare  il quinto del valore dello stabile.

Nel caso di supercondominio,   il condomino non può più partecipare personalmente all’assemblea ordinaria, ma se il numero di condomini è maggiore di 60 deve nominare un rappresentante che partecipi al suo posto e che esprima il voto all’assemblea generale in sostituzione di tutti i partecipanti del singolo condominio ( che a sua volta fa parte del più ampio complesso condominiale). Tale disposizione ha riguardo ai casi di assemblea per le delibere di gestione ordinaria delle parti comuni e nel caso occorra nominare l’amministratore.

Avviso convocazione assemblea

L’avviso per l’assemblea di condominio deve essere effettuato in forma scritta, ossia mediante raccomandata, posta elettronica certificata, fax o con consegna a mano. In ogni caso ciò che importa è che si sia in grado di dimostrare che il condomino sia venuto a conoscenza della convocazione. Nello stesso avviso di convocazione è possibile indicare già le date delle altre assemblee che si terranno in prosecuzione della prima, costituita validamente, qualora in essa non sia possibile la trattazione di tutti i temi all’ordine del giorno.

Il rappresentante che interviene in assemblea deve essere munito di apposita delega scritta ed è fatto divieto di affidare il voto, quindi delegare, l’amministratore di condominio, a meno che quest’ultimo non sia anch’egli un condomino.

Maggioranze in seconda convocazione

La riforma del condominio ha poi stabilito che l’assemblea costituita  in seconda  convocazione con la presenza di 1/3 dei partecipanti al condominio ed 1/3 dei millesimi può validamente deliberare con la maggioranza dei presenti all’assemblea.  Quindi, le decisioni ordinarie diventano più semplici in quanto basta la maggioranza delle teste (anche minore di 1/3) e 1/3 dei millesimi.

La riforma del condominio, inibendo il meccanismo delle deleghe, ha previsto quindi una maggiore partecipazione dei singoli condomini alla vita condominiale.

Meno deleghe in assemblea. Riforma condominio 2013 – di Redazione

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: assemblea condominio, condominio, riforma condominio

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