Modifica tabelle millesimali nella riforma del condominio. La legge di riforma del condominio che entrerà in vigore il 18 giugno prossimo è intervenuta anche in tema di tabelle millesimali.
Modifica tabelle millesimali: articoli riformati
E’ stato riformato l’art. 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile che ora stabilisce che, ove non precisato dal titolo ( ai sensi dell’art. 1118 c.c.) , il valore proporzionale di ogni unità immobiliare è espresso in millesimi in un’apposita tabella allegata al regolamento condominiale.
Questo vale sia per l’attribuzione del valore alle quote di proprietà (art. 68 disp. Att al c.c.), sia per la revisione delle quote di proprietà (art. 69 disp. Att. al c.c.) che per la ripartizione delle spese (art 1136 c.c.).
All’art. 69 delle disposizioni attuative del c.c., come riformato, è stabilito che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari, espressi nella tabella millesimale, possono essere rivisti e quindi modificati all’unanimità. La rettifica può avvenire anche nell’interesse di un solo condomino, ma con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., secondo comma (ossia, la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) , nei seguenti casi:
– Se i valori sono conseguenza di un errore;
– Se, a seguito di una modifica dell’immobile avvenuta per una sopraelevazione o un aumento o diminuzione di superfice dei singoli appartamenti, risulti alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.
Modifica tabelle millesimali: sentenza Cassazione
Ma in tema di tabelle millesimali era recentemente anche intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 18477 del 2010 con cui aveva stabilito che per l’approvazione e la revisione delle tabelle millesimali non fosse necessaria l’unanimità dei consensi ma bastasse la maggioranza qualificata (art. 1136, secondo comma, c.c.).
La nuova formulazione dell’art. 69 delle dispos. att. al c.c. afferma che le tabelle millesimali possono essere rettificate o modificate solo all’unanimità, salvo poche e circoscritte ipotesi che ora vedremo. La modifica può quindi avvenire senza l’unanimità solo:
1) Nel caso di un errore (gli errori rilevanti ai fini della rettifica sono solo quelli verificabili);
2) Quando, per le mutate condizioni di una parte del condominio, a seguito di aumenti o diminuzioni delle unità immobiliari, o di sopraelevazioni, venga alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell’unità immobiliare.
provvidenza rizzo dice
desidero sapere se un negozio di ca 100 mq abbia 14,52 millesimo ed un appartmento sito al 5° piano di 160 mq abbia millesimi 17,10. Credo che vi sia un errore a monte, è possibile? Grazie per la risposta, Aspetto questo per chiederne la revisione (oltre al fatto che alcuni condomini hanno abbattuto i muri della cucina ed ingrandito la quadratura con il balcone): Cordialmente
federica dice
volevo sapere :
la mia abitazione su due piani ha il primo piano regolare il secondo (sottotetto) non abitabile. L’ascensore viene conteggiato (cosi stabilito dal primo geometra all’apertura del condominio) per piano e per millesimi. L’ascensore pero’ non va al mio secondo piano non abitabile. E’ possibile far fare qualche modifica e in che modo?
Al contempo le pulizie delle scale vengono fatte pagare per millesimi e’ corretto?
Grazie