La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici durerà solo fino al 31 dicembre 2012;
a partire dal 1° gennaio 2013 la spese sostenute per il risparmio energetico godranno di uno sconto del 36%. La detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie, invece, diventerà stabilizzata nel tempo.
Modifiche procedura detrazioni 55% e 36%.
A partire dal decreto sviluppo n.70 del 2011 del Governo Monti, il procedimento per poter usufruire delle detrazioni del 55% e del 36% è stato modificato più volte.
Le modifiche più importanti riguardano innanzi tutto il venir meno della comunicazione preventiva di inizio lavori al centro operativo di Pescara per tutti i cantieri iniziati dal 14 maggio 2011; mentre, per quelli avviati prima di tale data tale comunicazione resta un obbligo.
Altra modifica ai fini della detrazione del 55 e del 36% è stata la previsione, dopo l’abolizione della comunicazione preventiva di cui sopra, dell’obbligo di inserire della dichiarazione dei redditi (730 e Unico)i dati catastali relativi agli immobili oggetto dei lavori di ristrutturazione.
Inoltre, è venuto meno, sempre e solo per i lavori iniziati dal 14 maggio 2011, il dovere di indicare nelle fatture il costo della manodopera impiegata in modo separato rispetto alle altre voci.
Per quanto riguarda, poi, i rogiti notarili redatti a partire dal 17 settembre 2011, è stato prevista la possibilità per il venditore dell’immobile ed il compratore di contrattare sul trasferimento o meno delle detrazioni del 55 e del 36%. Mentre, a partire dal 1° gennaio 2012 è stato chiarito che in mancanza di un esplicito riferimento nel rogito, la detrazione passa direttamente al compratore dell’immobile.
Sono stati aumentati i casi in cui è possibile chiedere la detrazione del 36%, prevedendo il bonus anche per i lavori di ristrutturazione, avviati sia nel 2011 che nel 2012, resi necessari dal verificarsi di calamità naturali, a patto che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.
Nel caso in cui le spese ai fini della detrazione siano state sostenute da persone aventi più di 75 anni e siano state pagate dal 1° gennaio 2012, non è più prevista la possibilità di ridurre la detrazione a 5 o a 3 rate annuali.
Infine, sono aumentati anche i casi in cui è possibile chiedere la detrazione del 55%, ora possibile anche per gli scalda acqua con pompa di calore.
Ma le novità e le modifiche per ciò che concerne la procedura da seguire ai fini della detrazione del 55% e del 36% non si fermano qui. Infatti, sono aumentati anche i titoli abilitativi necessari ai fini della detrazione, titoli che variano a seconda del tipo di lavori. Per cui può bastare la semplice comunicazione di inizio lavori da parte del proprietario dell’immobile o essere necessaria la presentazione del permesso di costruire per i lavori più complicati.
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