Per destinazione d’uso di un immobile si intende a quale fine di utilizzo è destinato l’immobile e il modo in cui deve avvenire il suo utilizzo. Cambio di destinazione d’uso dell’immobile.
Cambio di destinazione d’uso dell’immobile. La nuova disciplina sulla destinazione d’uso è contenuta nell’art. 10, comma 2, del D.P.R. n.380 del 2001 che, riprendendo alcuni principi espressi dalla precedente normativa, attribuisce alle Regioni il compito di fissare con legge, vincolante per i Comuni, quali mutamenti d’uso di un immobile debbano essere preceduti dalla richiesta di permesso di costruire o da denuncia di inizio attività (DIA).
Le categorie di destinazione d’uso individuate dal legislatore sono le seguenti:
– Destinazione d’uso residenziale: comprende gli edifici adibiti a civile abitazione;
– Destinazione d’uso agricola: comprende le aree riservate a pascoli e coltivazioni equindi aventi un’edificabilità ridotta;
– Destinazione d’uso commerciale: comprende gli uffici, esercizi commerciali in genere;
– Destinazione d’uso industriale: comprende le strutture industriali;
– Destinazione d’uso ospedaliero: comprende gli edifici adibiti a case di cura sia pubbliche che private.
Qualsiasi tipo di modifica, sia che comporti l’esecuzione di opere sulla struttura dell’immobile sia che non ne comporti, deve essere sempre conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici. Inoltre, le modifiche alla destinazione d’uso possono essere effettuate sia nell’ambito della stessa categoria urbanistica o possono comportare il passaggio da una categoria all’altra.
Per sapere se occorre avere un’autorizzazione per effettuare un cambiamento della destinazione d’uso seguite le indicazioni di seguito riportate:
1. Nel caso vi accingete a effettuare lavori di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo che comportino il passaggio da una categoria urbanistica ad un’altra (ad esempio trasformare l’abitazione in un negozio o ufficio) è necessario il permesso di costruire;
2. Nel caso vi accingete a effettuare lavori d
3. Nel caso,invece, vi accingete a effettuare lavori di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo che non comportino il passaggio da un categoria ad un’altra (su edifici posti in centri storici) basterà la semplice denuncia di inizio attività;
4. Infine per i mutamenti di destinazione d’uso che non prevedano la realizzazione di opere edilizie non occorrerà alcuna formalità se non la conformità della variazione alle prescrizioni del piano regolatore generale.
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