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Mutuo per costruzione e/o ristrutturazione. Quando si stipula

30 Gennaio 2013 by Redazione Lascia un commento

Mutuo per costruzione e/o ristrutturazione. I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della loro casa di abitazione principale possono detrarre dall’Irpef gli interessi passivi pagati sui mutui ipotecari.

Mutuo per costruzione e/o ristrutturazione.

Per costruzione e ristrutturazione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di Ristrutturazione edilizia.
mutuo costruzione casaIn particolare, sono detraibili nella misura del 19%gli interessi passivi e relativi oneri accessori (nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione), pagati in dipendenza dei contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. L’importo per il quale spetta la detrazione non può superare 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta.

Mutuo per costruzione e/o ristrutturazione.

La detrazione spetta anche per la costruzione di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione, con la quale
il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Mutuo per costruzione e/o ristrutturazione.

mutuo costruzione casaPer usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi,dalla data di inizio dei lavori di costruzione; l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione; il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardante l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile. La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Mutuo per costruzione e/o ristrutturazione – di Redazione

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: agevolazioni, detrazioni, irpef, prima casa, ristrutturazione

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