No esenzione Ici per gli immobili della Pubblica amministrazione. Una questione dibattuta negli ultimi anni è stata quella sulla necessità o meno, da parte del ministero della difesa, di pagare l’Ici sugli immobili concessi in locazione o in comodato d’uso gratuito al proprio personale.
Il tutto si è risolto mediante un serie di sentenze restrittive da parte della Corte di Cassazione, sezione tributaria, la quale ha stabilito ( n. 20041 e n.20042 del 30/09/2011 e n. 20466 del 6/10/2011) che per detti immobili concessi in locazione o in comodato d’uso gratuito al personale della pubblica amministrazione, in particolare del ministero della difesa, quest’ultimo debba pagare l’Ici su tali alloggi in quanto trattasi di immobili ceduti per esigenze private, di alloggio del personale e della propria famiglia, e non per esigenze istituzionali (come stabilito dal d.lgs n.504/92, art. 7, comma 2. Lett. A).
Infatti, il ministero aveva più volte richiesto l’esenzione dall’Ici in base al d.lgs. succitato che però è applicabile solo nel caso di immobili di proprietà dell’amministrazione e destinati esclusivamente a scopi istituzionali.
La stessa Corte, inoltre, ha ritenuto non applicabile la norma (d.lgs. 504/92, art7, comma 2, lett. A) agli enti strumentali della Regione, poiché dotati di autonoma soggettività, nonché all’Anas poiché ente economico. Così è stata più volte negata l’esenzione Ici anche per i Comuni che possiedano immobili al di fuori del territorio comunale e destinati ad edilizia residenziale pubblica.
In buona sostanza l’esenzione dall’Ici è prevista solo ed esclusivamente nel momento in cui l’uso degli immobili rientra nei fini strettamente istituzionali dell’amministrazione.
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