Fino ad oggi la giurisprudenza applicava indistintamente alla nomina, alla revoca e alla conferma dell’amministratore il quarto comma dell’articolo 1136 c.c., il quale richiede per la deliberazione dell’assemblea la maggioranza qualificata, di cui al secondo comma. Nomina e revoca dell’amministratore. Riforma condominio 2013
Nomina e revoca dell’amministratore. Riforma condominio 2013. Tale norma era suscettibile di applicazione estensiva all’ipotesi della deliberazione di conferma dell’amministratore, in quanto le due deliberazioni erano ritenute avere uguale contenuto ed effetti giuridici.
La disposizione dell’articolo 1136, comma quarto, c.c., è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell’amministratore dopo la scadenza del mandato. E attenzione perchè non si tratta di una semplice conferma, ma di una vera e propria nomina, in quanto l’incarico dell’amministratore era inderogabile di durata annuale e per tale motivo anche l’eventuale conferma va intesa come nuova nomina.
Con l’attuale riforma la situazione non è molto cambiata, tranne per il fatto che per la durata dell’incarico dell’amministratore che, pur rimanendo sempre di un anno, si intende rinnovato per la stessa durata. Quindi, in assenza di nomina di nuovo amministratore, l’incarico si prolunga automaticamente ex lege.
Resta il fatto che l’assemblea ha il potere di accettare le dimissioni o revocare l’amministratore e quindi nominare il nuovo. Il problema sono solo i tempi.
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