Ai sensi dell’articolo 1131 c.c., l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti.Obblighi amministratore. Agire in giudizio
Obblighi amministratore. Agire in giudizio. può agire a tutela di un interesse comune, sia contro i condomini sia contro i terzi, il tutto nei limiti delle attribuzioni dell’articolo 1130 c.c.
In particolare, l’amministratore è legittimato ad agire in giudizio senza alcuna autorizzazione nei confronti dei singoli condomini al fine:
-di eseguire deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza del regolamento di condominio;
-di disciplinare l’uso delle cose comuni così da assicurare il miglior godimento a tutti i condomini
-di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea.
-di compiere gli atti conservati inerenti alle parti comuni dell’edificio.
La Legge di riforma del condominio L.220/2012 ha introdotto al nuovo articolo 69 disp.att.c.c. l’obbligo per l’amministratore di dare immediata notizia all’assemblea della convocazione in giudizio del condominio per la revisione delle tabelle millesimali: in caso di inadempimento, l’amministratore può essere revocato ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni.
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