
La materia, disciplinata già dalla legge 2359/1865, è stata innovata recentemente con il D.P.R. 327 del 2001 (il D.lgs 302/2002 ha poi reintrodotto l’abrogata fattispecie dell’occupazione d’urgenza). Occupazione d’urgenza.
Occupazione d’urgenza. Il DPR succitato ha distinto tre ipotesi:
1) va applicata la stessa disciplina prevista per l’occupazione temporanea in tutti i casi di utilizzo di beni altrui per ragioni di pubblica utilità, per cui anche nel caso di frane, rotture di argini, alluvioni, ecc.;
2) nei casi di particolare urgenza, in cui non sia possibile il ricorso al procedimento ordinario, trova invece applicazione:
– il procedimento espropriativo abbreviato che consiste nell’emanazione da parte dell’autorità procedente di un decreto di esproprio, senza particolari formalità, con cui viene determinata anche l’indennità dovuta all’espropriato. Quest’ultimo, nei successivi 30 giorni, può dichiarare se condivide la misura dell’indennità cosicché nei successivi 60 ne viene disposto il pagamento. Se, al contrario, l’espropriato non condivide la somma allora può nominare dei tecnici per la determinazione; se anche tale determinazione non è accolta, egli può proporre opposizione alla relativa stima.
– Il procedimento d’urgenza che consiste nell’emanazione da parte dell’autorità procedente di un decreto di occupazione, al posto del decreto di esproprio, con cui si dispone anche la determinazione dell’indennità dovuta. Il decreto deve essere notificato al proprietario dei beni espropriati che può, nei 30 giorni successivi, presentare delle osservazioni e documenti nel caso in cui non condivida la stima dell’indennità.
Il decreto di occupazione perde efficacia se non sopravviene il decreto di esproprio entro i successivi 5 anni.
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