L’occupazione temporanea di beni altrui è disciplinata dal D.P.R. 327 del 2001 che prevede la possibilità a chi deve eseguire opere e lavori di pubblica utilità di occupare temporaneamente aree non soggette a espropriazione quando ciò è necessario per una corretta esecuzione dei lavori. Occupazione temporanea di beni altrui.
Occupazione temporanea di beni altrui. Per cui al proprietario del bene che subisce l’occupazione temporanea deve essere notificato preventivamente un avviso contenente il luogo, il giorno e l’ora in cui è prevista l’occupazione.
Inoltre, nel momento dell’immissione nel possesso deve essere redatto un verbale sullo stato dei luoghi a cui deve partecipare il proprietario del bene o in caso di sua assenza o rifiuto due testimoni estranei al soggetto espropriante.
La normativa in materia non detta dei termini di durata massima dell’occupazione, mentre disciplina l’indennità che in tal caso è dovuta al proprietario del bene occupato.
Essa deve essere corrisposta per ogni anno nella misura di 1/12 di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese in misura pari a 1/12 di quella annua.
Nel caso in cui manchi l’accordo delle parti, la misura dell’indennità è determinata, su istanza della parte interessata, dalla Commissione provinciale che ne dà comunicazione al proprietario con atto notificato. Contro la misura effettuata dalla commissione provinciale è proponibile opposizione .
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