Detrazione Iva: operazioni esenti e conseguenze. Il diritto alla detrazione dell’imposta può essere rettificato nel caso di successiva variazione delle condizioni che hanno determinato l’effettuazione della detrazione dell’IVA. Operazioni Iva esenti.
Operazioni Iva esenti. L’applicazione del regime di esenzione Iva nelle cessioni di immobili determina un duplice effetto sul sistema della detrazione d’imposta: la rettifica e la determinazione del pro-rata di detraibilità.
Tali conseguenze, che prima delle modifiche , interessavano anche le imprese che avevano costruito o ristrutturato l’immobile, per le locazioni di immobili abitativi e per le cessioni degli stessi, dal 26 giugno 2012 coinvolgono esclusivamente le imprese di compravendita e di gestione dell’immobile.
Ma ora cerchiamo di approfondire le questioni. Innanzitutto la detrazione dell’imposta relativa ai beni immobilizzabili è rettificata, in aumento o in diminuzione, qualora i beni siano utilizzati per effettuare operazioni che conferiscono il diritto di alla detrazione in misura differente da quelle inizialmente operate.
Sono beni ammortizzabili, i beni immateriali ed ogni tipo di fabbricato a cui è diretta l’attività d’impresa. Per tali beni il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione (la rettifica, quindi, deve essere eseguita in “decimi” anziché in “quinti”).
Non rientrano invece nei beni ammortizzabili, quelli il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 né quelli aventi un coefficiente d’ammortamento superiore al 25%.
Inoltre, la sussistenza dei presupposti per la rettifica dell’Iva deve essere verificata nel corso del periodo decennale di osservazione. Inoltre non vi è obbligo di rettifica dell’Iva nel caso in cui la cessione esente riguardi un fabbricato costruito da oltre 10 anni.
I contribuenti che effettuano sia operazioni esenti sia attività imponibili o assimilate alle imponibili, in particolare, detraggono l’imposta pagata sulla base di una percentuale di detrazione. Tale valore è il pro-rata. Per la determinazione del pro rata iva di detraibilità non conta il numero per l’attività prevalentemente svolta, che potrebbe essere inserita nell’atto costitutivo come attività principale, ma rileva il dato quantitativo.
Le operazioni escluse dal pro rata sono:
-i paesaggi di servizi all’attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria,nonché quelli interni dei beni tra attività separate;
– La cessione di beni ammortizzabili;
– le cessioni che hanno come oggetto denaro o crediti in denaro
-le cessioni ed i conferimenti in società o altri enti che hanno come oggtto aziende o rami delle stesse;
– le cessioni di campioni gratuiti
-i passaggi di beni di dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società, di analoghe operazioni poste in essere da altri enti.
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