Cosa prevede la normativa in caso di lavori condominiali sulle parti comuni? Opere sulle parti comuni. Riforma condominio 2013
Opere sulle parti comuni. Riforma condola minio 2013. Come cita l’articolo 1122 c.c., ciascun condomino può godere delle parti comuni purchè rispetti loro destinazione, il diritto degli altri partecipanti a un pari godimento e la stabilità, la sicurezza e il decoro dello stabile.
Inoltre anche in materia di condominio trovano applicazione le norme sulle distanze nelle costruzioni che comunque devono essere osservate compatibilmente con gli accordi intervenuti tra i condomini o con norme speciali che rendono possibile la deroga a favore di costruzioni o realizzazioni di beni comuni, come la pensili, la tettoia, ecc.
L’articolo 1122 c.c. non riguarda il caso di immissioni, dirette o indirette, sulle parti comuni cagionate da attività espletate nel proprio appartamento, come nel caso delle immissioni intollerabili di fumo sulla sala comune. In tal caso viene cagionata agli altri condomini una vera e propria turbativa nel godimento della cosa comune mentre l’articolo 1122 ha riguardo al pregiudizio della cosa comune.
Se invece l’esecuzione dell’opera cagioni danni alle singole unità abitative possono distinguersi tre situazioni:
-danni materiali, per i quali valgono i principi generali in materia di responsabilità;
-immissioni nocive, regolate dall’articolo 844 c.c., con la precisazione che la tollerabilità, nell’ambito dei rapporti di vicinato, è un limite che varia in relazione a circostanze soggettive e oggettive.
-diminuito godimento, in ordine del quale spetta al giudice verificare in concreto la legittimità o meno della nuova destinazione impressa dal condomino al proprio immobile.
Ciascun condomino può comunque accordarsi con gli altri condomini per limitazioni speciali dei propri poteri attraverso specifiche convenzioni.
Inoltre, in mancanza di specifiche norme del regolamento condominiale, l’amministratore deve soltanto curare che i lavori non arrechino danni alle parti comuni e, se si verificano, deve agire in base alle attribuzioni a lui spettanti a norma dell’articolo 1130 c.c.
Se invece il regolamento subordini l’esecuzione di opere nelle proprietà esclusive al consenso dell’amministratore o dell’assemblea, l’amministratore è tenuto a chiedere la sospensione dei lavori se si tratta di opere lesive degli interessi comuni del condominio, oppure può convocare un’assemblea affinchè essa assuma una decisione a riguardo.
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