In caso di opere su parti comuni condominiali cosa prevede il codice civile? Opere sulle parti comuni. Riforma condominio 2013
Opere sulle parti comuni. Riforma condominio 2013.Come cita lâarticolo 1122 c.c., ciascun condomino può godere delle parti comuni purchè rispetti la loro destinazione, il diritto degli altri partecipanti a un pari godimento e la stabilitĂ , la sicurezza e il decoro dello stabile. Opere sulle parti comuni. Riforma condominio 2013
Inoltre anche in materia di condominio trovano applicazione le norme sulle distanze nelle costruzioni che comunque devono essere osservate compatibilmente con gli accordi intervenuti tra i condomini o con norme speciali che rendono possibile la deroga a favore di costruzioni o realizzazioni di beni comuni, come la pensili, la tettoia, ecc.
Lâarticolo 1122 c.c. non riguarda il caso di immissioni, dirette o indirette, sulle parti comuni cagionate da attivitĂ espletate nel proprio appartamento, come nel caso delle immissioni intollerabili di fumo sulla sala comune. In tal caso viene cagionata agli altri condomini una vera e propria turbativa nel godimento della cosa comune mentre lâarticolo 1122 ha riguardo al pregiudizio della cosa comune.
Se invece lâesecuzione dellâopera cagioni danni alle singole unitĂ abitative possono distinguersi tre situazioni:
-danni materiali, per i quali valgono i principi generali in materia di responsabilitĂ ;
-immissioni nocive, regolate dallâarticolo 844 c.c., con la precisazione che la tollerabilitĂ , nellâambito dei rapporti di vicinato, è un limite che varia in relazione a circostanze soggettive e oggettive.
-diminuito godimento, in ordine del quale spetta al giudice verificare in concreto la legittimitĂ o meno della nuova destinazione impressa dal condomino al proprio immobile.
Ciascun condomino può comunque accordarsi con gli altri condomini per limitazioni speciali dei propri poteri attraverso specifiche convenzioni
Inoltre, in mancanza di specifiche norme del regolamento condominiale, lâamministratore deve soltanto curare che i lavori non arrechino danni alle parti comuni e, se si verificano, deve agire in base alle attribuzioni a lui spettanti a norma dellâarticolo 1130 c.c.
Se invece il regolamento subordini lâesecuzione di opere nelle proprietĂ esclusive al consenso dellâamministratore o dellâassemblea, lâamministratore è tenuto a chiedere la sospensione dei lavori se si tratta di opere lesive degli interessi comuni del condominio, oppure può convocare unâassemblea affinchè essa assuma una decisione a riguardo.
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