
Cessione immobili a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Nel settore edile, gli interventi che costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire al proprietario o a chi ha titolo per richiederlo. Opere urbanizzazione: cessione immobili a scomputo e questione Iva.
Opere urbanizzazione: cessione immobili a scomputo e questione Iva. Tale rilascio comporta la corresponsione di un contributo che si compone di due parti: una quota relativa gli oneri di urbanizzazione e una quota relativa al costo di costruzione.
In particolare, l’art. 16 co. 2 del D.P.R. 380/2001 consente al titolare del permesso a costruire, a scomputo totale o parziale della quota relativa agli oneri di urbanizzazione. Pertanto, le norme urbanistiche, a loro volta, prevedono un’obbligazione in natura pecuniaria al cui adempimento è subordinato il rilascio della concessione, con possibilità per il soggetto debitore i eseguire, alternativamente, il pagamento in denaro.
Ai fini di Iva, la cessione gratuita di aree ed opere al Comune, quale alternativa al pagamento del denaro, può presentare alcune difficoltà in merito al corretto trattamento Iva.
Se in un primo momento l’Amministrazione finanziaria riteneva che l’esclusione di Iva non potesse essere riconosciuta laddove il titolare della concessione si fosse obbligato a realizzare direttamente opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta al Comune. In tale ipotesi, infatti, si sarebbe realizzato “un distinto rapporto in base al quale l’impresa concessionaria si obbligava ad eseguire nell’interesse del comune i lavori relativi alle opere di urbanizzazione”, configurabile quindi come “prestazione di servizi imponibile all’Iva, il cui corrispettivo era costituito dagli importi parzialmente o totalmente scomputati a favore del titolare della concessione”.
Oggi la questione è stata risolta. Grazie ad opportune modifiche adesso la legge afferma che “non è da intendere rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni al diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione”.
E ancora ci sono da prendere in considerazione due altre questioni:
-la detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti: ove l’acquisto del bene o del servizio sia effettuato nell’esercizio di impresa o di arti e professioni, esso genera il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in via di rivalsa da quella dovuta all’erario sulle operazioni attive. L’Iva sugli acquisti è invece indetraibile se il bene o servizio è impiegato per eseguire operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta.
-la definizione di opera di urbanizzazione, la cui cessione è esclusa da Iva: non a caso l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si devono considerare escluse da Iva le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dal soggetto attuatore e cedute al Comune, a scomputo dei contributi dovuti per i rilascio della concessione edilizia.
Infine vi sono gli edifici di edilizia residenziale pubblica. In sostanza sarebbero alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato, con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o agevolata”.
Opere urbanizzazione: cessione immobili a scomputo e questione Iva – di Elisabetta Paladini
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