La storia e la normativa dei parcheggi condominiali è stata caratterizzati da tanti aspetti e interventi. Parcheggi condominiali: storia e normativa
Parcheggi condominiali: storia e normativa. Ad esempio, fino all’entrata in vigore della c.d. Legge Ponte (detta Legge-ponte perché doveva costituire una sorte di ponte di passaggio tra la legge urbanistica del 1942 e la successiva riforma del settore urbanistico) del 1967 non esisteva obbligo di costruire edifici con spazi o locali destinati a parcheggio e gli eventuali parcheggi costruiti fino al 1967 erano anche liberamente trasferibili anche separatamente dall’appartamento senza eccessive problematiche.
Dopo la legge Ponte, invece, tutti gli edifici dovevano iniziare ad avere degli spazi destinati a parcheggio. Di conseguenza, dopo il 1967 non è stato più possibile costruire senza spazi destinati a parcheggio e, ove fossero realizzate costruzioni senza tali spazi, non sarebbe possibile la commerciabilità dei locali posti all’interno degli edifici.
È opportuno sottolineare che un’altra conseguenza della legge ponte è che i parcheggi sono stati considerati “pertinenziali” agli appartamenti.
Successivamente è giunta il 24 marzo 1984 la Legge Tognoli. L’art. 2 di questa legge ha modificato l’art. 41 sexies della l. 17.8.1942 n. 1150, nel senso di aumentare la quantità delle aree da destinare a parcheggio delle nuove costruzioni, portando il rapporto tra tali aree e la volumetria del fabbricato ad un metro quadro per ogni dieci metri cubi di costruzione.
E ancora l’art. 9 di tale legge ha introdotto una nuova tipologia di parcheggi basati sulle seguenti caratteristiche:
-devono essere costruiti nel sottosuolo dell’edificio condominiale o anche in locali al piano terra;
-è necessaria una preventiva deliberazione dell’assemblea condominiale che approvi l’esecuzione dei lavori
-i parcheggi realizzati possono essere ceduti soltanto unitamente agli appartamenti di cui sono pertinenze, in caso contrario l’atto con cui si trasferisce soltanto il parcheggio è nullo.
Tali posti auto o box, ora invece, sono vendibili ad altri,anche separatamente dall’appartamento di cui sono pertinenza purchè il nuovo proprietario li destini a pertinenza di un’unità immobiliare situata nello stesso Comune. Lo ha stabilito l’art. 10 del decreto Monti sulle semplificazioni, sottolineato il comma 5 dell’articolo 9 della L.24 marzo 1989 n.122.
Parcheggi condominiali: storia e normativa – di Elisabetta Paladini
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