Nell’assemblea condominiale ha diritto di partecipare non solo il proprietario dell’unitĂ immobiliare ma anche l’inquilino, seppur con delle limitazioni. Partecipazione all’assemblea dell’inquilino. Diritto di intervento e di voto
Partecipazione all’assemblea dell’inquilino. Diritto di intervento e di voto. Lâarticolo 10, L.392/1978 stabilisce che âil conduttore ha diritto di voto, in luogo di proprietario dellâappartamento locatogli, nelle delibere della assemblea condominiale relative alle spese e alle modalitĂ di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dâaria. Inoltre ha diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Lâintervento in parola non va inteso come mera presenza fisica del conduttore, avendo egli facoltĂ di parlare ed esprimere le proprie ragioni e valutazioni, pur dovendo sottostare alle decisioni dellâassemblea, senza possibilitĂ di impugnarleâ.
all assembleaData la estraneitĂ dellâinquilino ai rapporti condominiali, si deve ritenere che lâobbligo di avviso della convocazione di assemblea, non spetta allâamministratore, bensĂŹ al locatore e può essere dato nel modo piĂš vario, purchè idoneo a raggiungere lo scopo.
Anche il conduttore può farsi rappresentare da unâaltra persona, magari dal locatore con delega scritta conferitagli per la singola assemblea.
Lâinquilino assente alla deliberazione non ha diritto di ricevere copia del verbale della riunione, mentre se assente o dissenziente riguardo a delibere alle quali è ammesso con diritto di voto, può impugnare la decisione per motivi e nelle forme di cui agli articoli 1136 e 1137 c.c.
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