
Nella nuova riforma, l’articolo 67 disp.att.c.c. ha stabilito che all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualsiasi assemblea, ma nonostante questo egli può essere nominato segretario. Partecipazione amministratore all’assemblea. Riforma condominio 2013
Partecipazione amministratore all’assemblea. Riforma condominio 2013. In tal caso sarà tenuto a dare chiarimenti all’assemblea solo se da questa verrà interpellato tramite il presidente. Stando alla Suprema Corte, tutta l’attività dell’amministratore di un condominio è soggetta al controllo assemblare.
Infatti, in sede di rendiconto della gestione annuale, egli è tenuto a informare l’assemblea sia di quanto abbia compiuto in esecuzione del preventivo da essa approvato, sia delle ulteriori determinazioni da lui assunte e attuate nel corso della gestione stessa.
Da ciò si evince che l’amministratore deve intervenire in assemblea per opportunità, per buona regola, di comportamento, per consegnare di documenti relativi alla convocazione e per illustrare le necessità del condominio.
Nel caso di impedimento da parte dell’amministratore a prender parte alla riunione si possono profilare alcune ipotesi:
– avvertiti in tempi utili i condomini, l’amministratore può rinviare l’assemblea previa comunicazione;
– l’amministratore incarica ad hoc un suo sostituto o un suo ausiliario,
-i condomini ritengono egualmente di tenere l’assemblea. In questo caso l’amministratore dovrà comunque eseguire il deliberato assembleare. Potrà anche rifiutarsi di eseguire quanto deciso solo se si è in presenza di una delibera inesistente ovvero di una delibera che lede i suoi poteri e le sue attribuzioni.
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