Il legislatore ha previsto la possibilità per il cittadino di partecipare alla formazione dei piani urbanistici proprio per la particolare funzione che tali strumenti assolvono. Piano urbanistico. La partecipazione del cittadino alla sua formazione.
Piano urbanistico. La partecipazione del cittadino alla sua formazione. In particolare, la Legge n. 1150/1942 all’art. 9 prevede che una volta pubblicato il Piano Regolatore Generale Comunale chiunque, sia privati cittadini che associazioni, enti pubblici e istituzioni, può proporre osservazioni prima che esso sia approvato dalla Regione.
La partecipazione del cittadino è prevista anche per i piani particolareggiati (piani attuativi del piano regolatore generale comunale) e per i piani di zona per l’edilizia economica e popolare nei confronti dei quali il cittadino ha la facoltà di presentare o opposizione, qualora sia proprietario delle aree interessate alla pianificazione, oppure osservazioni (tale facoltà spetta a chiunque vi abbia interesse).
L’unico caso in cui non è prevista alcuna partecipazione del cittadino è quella del programma di fabbricazione.
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