Nella riforma condominiale che entrerà in vigore il 18 giugno 2013, suscitano interesse le novità riguardanti le Parti comuni, ovvero quelle aree da sempre oggetto dei più diffusi scontri fra condomini. Parti comuni in condominio dopo la Riforma.
Parti comuni in condominio dopo la Riforma. Stando a quanto approvato, ora la definizione di “parti comuni” verrà decisamente ampliata, arrivando a comprendere anche le antenne e gli impianti telematici e i sottotetti con caratteristiche strutturali e funzionali comuni. Inoltre sarà prevista anche la multiproprietà con godimento periodico.
Secondo quanto riporta l’articolo 1117, le parti comuni all’interno di un condominio sono:
-il suolo su cui sorge l’edificio, compreso di: fondamenta, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, portoni d’ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e tutte le zone dell’edificio di uso comune
-i locali per: la portineria, l’alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli stenditoi e tutti i servizi in comune affini;
-le opere, le installazioni e i manufatti utili all’uso e al godimento comune, quali: ascensori, pozzi, cisterne, acquedotti, fognature, canali di scarico, impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili.
Una delle principali novità della prossima riforma condominiale, è che l’assemblea dei condomini diventerà il centro decisionale della gestione di questi ambienti: attraverso questo istituto, con il voto dell’80% dei partecipanti e dei millesimi, l’assemblea potrà infatti decidere anche di indirizzare le parti comuni verso determinati utilizzi oppure di venderli. Invece la divisione delle parti comuni potrà avvenire solo con il consenso unanime dell’assemblea.
Occorrono, inoltre, 30 giorni di preavviso per una convocazione di queste finalità, in modo da permettere a più inquilini possibile di essere presente.
E ancora, sarà sempre l’Assemblea a monitorare anche le violazioni.
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