Cosa succede in caso di perimento totale o parziale del condominio? Perimento dell’edificio condominiale
Perimento dell’edificio condominiale. Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento inferiore ai tre quarti del valore dell’edificio, l’assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Se invece nessun condomino eserciti il diritto di chiedere la vendita di quanto residua dal perimento, ciascun condominio avrà il diritto di ricostruire non solo il proprio immobile, ma anche la parte di proprietà condominiale o di proprietà esclusiva di altri condomini inerti quando il loro ripristino si renda necessario per la ricostruzione e per il godimento dell’immobile di loro proprietà.
Perimento dell’edificio condominiale: la ricostruzione
Per quanto concerne le modalità di ricostruzione: in caso ricostruzione del fabbricato identica a quella preesistente, rinascerà il condominio così com’era. Viceversa, in caso di nuova costruzione difforme dalla vecchia, il condominio non rinasce e si applicheranno i principi della comunione .
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