
Nei periodi di assenza, il datore di lavoro può sostituire il portiere titolare assumendo una persona idonea. Portiere di condominio: reperibilità, sostituzione, tempo parziale
Portiere di condominio: reperibilità, sostituzione, tempo parziale. Tale sostituto, se rientra nelle categoria del CCNL, ha diritto al salario correlato all’attività svolta in base al suo profilo.
Nelle giornate lavorative e per un giusto completamente del servizio, il portiere avrà comunque l’obbligo di essere reperibile tramite idonei mezzi di comunicazione e, in caso di necessità, assicurare un pronto intervento tempestivo.
L’orario in cui potrà essere reperibile, dovrà comunicarlo al datore di lavoro e tale reperibilità dovrà essere assicurata per massimo 12 ore a settimana, escludendo il giorno di riposo, ferie e festività.
Per tale disponibilità è riconosciuta un indennità,indicata nella tabella A del CCNL.
Inoltre si può realizzare un rapporto di lavoro a tempo parziale a distribuzione verticale o orizzontale. In quest’ultimo caso, tale distribuzione è consentita con orari inferiori a quelli da CCNL, con un massimo di 36-32 ore e un minimo di 24-20 ore.
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