I poteri dell’assemblea dei condomini sono circoscritti alla sfera dei rapporti relativi all’uso e al godimento delle cose comuni e non possono estendersi a tutto ciò che attiene all’uso e al godimento delle proprietà esclusive dei singoli condomini. Poteri dell’assemblea. Riforma condominio 2013
Poteri dell’assemblea. Riforma condominio 2013. Il compito generale dell’assembla è la gestione delle cose e dei servizi comuni, dalla semplice amministrazione ordinaria sino ad atti di gestione di carattere straordinario o di modifica o di innovazione.
L’assemblea dispone dei seguenti poteri:
-nomina dell’amministratore e sua retribuzione;
-conferma amministratore e determinazione compenso:;
-approvazione del preventivo delle spese e della sua ripartizione;
-approvazione del rendiconto annuale e impegno del residuo attivo della gestione;
-provvedere all’opere di manutenzione straordinarie e alle innovazioni costituendo un fondo speciale.
-conferimento di maggiori o minori attribuzioni all’amministratore;
-approvazione circa la ricostruzione dell’edifici;
-approvazione e modifica del regolamento di condominio
-approvazione delle tabelle millesimali.
L’attuale riforma ha inoltre introdotto un nuovo potere all’assemblea, ossia quello di poter modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. L’articolo 1117quater prevede invece che in caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comini, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente possono diffidare l’esecutore e chiedere la convocazione di un’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azione giudiziaria.
Lascia un commento