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Poteri dell’assemblea. Riforma condominio 2013

8 Luglio 2013 by Redazione Lascia un commento

Astenuti e contrari in assemblea

L’assemblea condominiale può deliberare qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, ovviamente sempre se non si tratta di un provvedimento per cause extracondominiali. Poteri dell’assemblea. Riforma condominio 2013

 

Poteri dell’assemblea. Riforma condominio 2013. Inoltre le deliberazioni dell’assemblea restano soggette all’impugnazione a norma dell’articolo 1137 c.c. soltanto per contrarietà alla legge o al regolamento,e in questa contrarietà confluisce ogni possibile deviazione del potere decisionale verso la realizzazione di fini estranei alla comunità condominiale.

poteri dell'assembleaL’articolo 67 disp.att.c.c. prevede l’obbligo della delega scritta. Non solo, nel caso i condomini siano più di venti, il delegato non potrà rappresentare più di 1/5 e i condomini e del valore proporzionale. Inoltre, qualora un’unità immobiliare appartenga a più persone, queste avranno diritto a un solo rappresentate all’assemblea.

E’ stato anche introdotto il divieto di conferire deleghe all’amministratore per la partecipazione a qualunque assemblea.

Per quanto concerne le delibere sulle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizioni da quelle che approvano tali criteri in deroga a tali principi. Proprio per quest’ultime sarà necessaria l’unanimità. Se con la delibera vengono in concreto ripartite le spese in viole nazione ai criteri già stabiliti, tale delibera è da considerarsi annullabile e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di 30 giorni.

L’approvazione del preventivo delle spese e delle ripartizioni rientrano tra i compiti dell’assemblea dei condomini le cui deliberazioni se non impugnate tempestivamente sono obbligatorie per tutti i condomini.

Per quanto concerne invece le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, che magari l’amministratore ha effettuato senza preventiva approvazione del progetto, dovrà ritenersi consentito all’assemblea di approvare successivamente le spese medesime, disponendone il rimborso, trattandosi di delibera riconducibili fra le attribuzioni conferitele dall’articolo 1135 c.c.

C’è da dire inoltre che i poteri dell’assemblea sono fissati passivamente dal codice (articolo 1135 c.c.) e non possono invadere la sfera della proprietà dei singoli condomini. Ad esempio, alla maggioranza in assemblea non è consentito deliberare una diversa collocazione delle tubazioni comuni dell’impianto di riscaldamento in un locale di proprietà esclusiva.

Poteri dell’assemblea. Riforma condominio 2013 – di Elisabetta Paladini

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: assemblea condominiale, condominio

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