Convocazione assemblea di condominio
Convocazione assemblea di condominio. Una volta sottoscritto il rogito notarile con cui si acquista un appartamento in un edificio condominiale si diviene automaticamente condòmini con conseguente possibilità di partecipare alla formazione della volontà condominiale mediante la partecipazione all’assemblea.
Ai sensi dell’art. 1136 c.c. l’assemblea condominiale non può deliberare se prima non sia certa che tutti i condomini siano stati invitati alla riunione.
L’assemblea ordinaria è quella che viene convocata una volta l’anno dall’amministratore per l’approvazione del rendiconto di spesa dell’anno precedente e del bilancio preventivo. L’assemblea straordinaria invece viene convocata dall’amministratore su richiesta di almeno due condomini in ogni momento e per problematiche urgenti.
Per ciò che concerne il problema della convocazione di tutti i condomini all’assemblea, è necessario che si conosca esattamente la titolarità delle varie unità immobiliari di modo che in caso ad esempio di regime di comunione legale gli avvisi siano spediti agli indirizzi dei vari comproprietari. Così come in caso di coniugi non conviventi perché separati o divorziati è necessario che la spedizione di due differenti avvisi di convocazione all’assemblea. O ancora, nle caso in cui il proprietario dell’appartamento sia solo un nudo proprietario occorre convocare l’usufruttuario qualora la delibera riguardi argomenti di ordinaria amministrazione.
Proprio al fine di conoscere esattamente la titolarità dell’unità immobiliare occupata l’amministratore può chiedere la collaborazione dei condòmini. Infatti la Cassazione con sentenza n. 5035 del 2002 ha stabilito che l’amministratore ha il dovere di tenersi informato sulla titolarità degli immobili anche attraverso la consultazione dei registri immobiliari presso le Conservatorie poiché in caso di azione legale volta al recupero della quota di spese di competenza di un appartamento di proprietà esclusiva, è legittimato il vero proprietario di tale appartamento e non anche chi possa apparire come tale.
Il codice civile e la giurisprudenza non hanno previsto modalità particolari con cui procedere all’invio delle convocazioni, essendo anche possibili le comunicazioni orali, ma all’amministratore spetta di provare che gli aventi diritto ne hanno avuto notizia ai fini del regolare svolgimento dell’assemblea.
In tema di comunicazione degli atti condominiali è stato legittimato un nuovo strumento, ossia la posta elettronica certificata.
Però, dal momento che una simile comunicazione oggi non è ancora possibile per tutti, l’amministratore può liberamente scegliere a seconda del destinatario la modalità di invio delle comunicazioni (posta, fax, e-mail).
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