Il contratto preliminare, o compromesso, una volta sottoscritto obbliga il venditore e l’acquirente a stipulare l’atto definitivo di vendita. Preliminare compravendita: se l’acquirente cambia idea.
Preliminare compravendita: se l’acquirente cambia idea. Può sovente accadere che una delle due parti, per svariati motivi, cambi idea e non voglia più concludere l’affare.
Il venditore ha l’interesse a riscuotere il prezzo della vendita, ma se l’acquirente cambia idea (non vuole più acquistare), comunque il venditore è garantito da un lato dalla proprietà del bene, dall’altro dovrà però prendere una decisione su cosa fare in virtù del vincolo sottoscritto col preliminare.
Il venditore, innanzi tutto, potrà:
– inviare all’acquirente una diffida ad adempiere, consistente nell’intimare all’acquirente in forma scritta a presentarsi entro una determinata data dal notaio per la stipula del contratto definitivo, altrimenti il contratto si intenderà risolto. In caso di contestazione dell’acquirente può accadere che si adisca l’autorità giudiziaria la cui pronuncia si limiterà ad accertare se la risoluzione si sia verificata o meno. In tal caso il venditore conserverà la caparra consegnatagli a suo tempo dall’acquirente;
– promuovere un’azione giudiziale, c.d. esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, che permetta il trasferimento coattivo del bene in capo all’acquirente e il conseguente pagamento del prezzo. Il venditore ottiene una sentenza che ha gli stessi effetti del contratto non concluso In più potrà richiedere il risarcimento del danno.
Trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive ne deriva che una volta fatta la scelta tra la risoluzione del contratto e l’adempimento il venditore non può più tornare indietro. Lo sancisce l’art. 1453 c.c. che in materia di prestazioni corrispettive dispone che in caso di inadempimento di una parte, l’altra può scegliere tra l’adempimento e la risoluzione , ma una volta chiesta la risoluzione, non può più domandare l’adempimento.
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