Nel diritto condominiale il legislatore aveva già da tempo emanato diverse norme di favore in direzione di particolari settori, riducendo i quorum delle delibere condominiali per determinati interventi. Quorum facilitati per le innovazioni. Riforma condominio 2013
Quorum facilitati per le innovazioni. Riforma condominio 2013. La Legge 220/2012, nel modificare gli articoli 1120 e 1136 c.c. ha diminuito i quorum necessari a deliberare una serie di innovazioni, specificate dal nuovo secondo comma dell’articolo 1120 c.c., tenute dal legislatore di particolare interesse in quanto dirette a valorizzare l’immobile sotto specificati aspetti.
Il secondo comma dell’articolo 1120 c.c. prevede che i condomini, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, possano disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
- Le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
- le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi.
- L’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo.
Per tali disposizioni il legislatore ha previsto un procedimento preferenziale richiedendo per l’approvazione delle relative delibere un quorum inferiore rispetto a quello richiesto per le innovazioni comuni: metà del valore dell’edifico anzichè i due terzi.
L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche si un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
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