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Quorum facilitati per le innovazioni. Riforma condominio 2013

13 Luglio 2013 by Redazione Lascia un commento

quorum facilitati

Nel diritto  condominiale il legislatore aveva già da tempo emanato diverse norme di favore in direzione di particolari settori, riducendo i quorum delle delibere condominiali per determinati interventi. Quorum facilitati per le innovazioni. Riforma condominio 2013

 

Quorum facilitati per le innovazioni. Riforma condominio 2013. La Legge 220/2012, nel modificare gli articoli 1120 e 1136 c.c. ha diminuito i quorum necessari a deliberare una serie di innovazioni, specificate dal nuovo secondo comma dell’articolo 1120 c.c., tenute dal legislatore di particolare interesse in quanto dirette a valorizzare l’immobile sotto specificati aspetti.

quorum facilitati per le innovazioniIl secondo comma dell’articolo 1120 c.c. prevede che i condomini, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, possano disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

  1. Le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
  2. le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi.
  3. L’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo.

Per tali disposizioni il legislatore ha previsto un procedimento preferenziale richiedendo per l’approvazione delle relative delibere un quorum inferiore rispetto a quello richiesto per le innovazioni comuni: metà del valore dell’edifico anzichè i due terzi.

L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche si un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

Quorum facilitati per le innovazioni. Riforma condominio 2013 – di Elisabetta Paladini

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: condominio, innovazioni

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