Nel momento in cui riceviamo i cosiddetti avvisi bonari, contenenti dichiarazioni di irregolarità o comunicazione riguardante l’esito della liquidazione di una dichiarazione, gli importi ivi indicati possono essere oggetto di rateizzazione. Rateizzazione Equitalia: Avvisi bonari
Rateizzazione Equitalia: Avvisi bonari. Le comunicazioni che permettono di richiedere la rateizzazione dell’intero importo contenuto nell’avviso bonario sono quelle aventi per oggetto:
– Gli importi dovuti a seguito di controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi e sull’Iva (ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
– Gli importi dovuti a seguito di controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73 sulle dichiarazioni dei redditi e su quelle dei sostituti d’imposta;
– Gli importi dovuti in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17 del Tuir.
Rateizzazione Equitalia. Procedura
Il numero delle rate e la procedura da seguire varia a seconda dell’importo da rateizzare.
Per cui se le somme non superano i 2mila euro, la dilazione va chiesta e verrà concessa in misura massima in 6 rate trimestrali dello stesso importo.
La dilazione va chiesta entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, dimostrando di essere in condizione di oggettiva difficoltà economica ad adempiere.
Se le somme richieste nell’avviso vanno da 2mila a 5 mila euro, non è necessaria la richiesta di rateizzazione all’ufficio e l’importo può essere pagato in un massimo di 6 rate trimestrali dello stesso importo.
Se poi le somme superano i 5mila euro, il numero massimo di rate concedibili sarà pari a 20.
Grazie alla manovra Monti (art. 10 del DL 201/2011) è stato modificato l’art. 3-bis del d.lgs 462/97 che prevedeva l’obbligo per il contribuente di concedere garanzie se l’importo delle rate successive alla prima superava i 50mila euro ed è stata eliminata la previsione che prevedeva la decadenza dal beneficio della rateizzazione nel caso in cui non si pagava anche una sola rata.
Ora è possibile chiedere la rateizzazione degli importi contenuti nell’avviso bonario senza dover prestare garanzie accessorie. Mentre per ciò che concerne la decadenza dal beneficio della dilazione, questo è oggi possibile solo qualora si verifichi:
– Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
– Il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.
Quindi si potrà pagare la rata insoluta, diversa dalla prima, nel termine di pagamento della rata successiva, esponendosi solo all’iscrizione a suolo della sanzione pari al 30% dell’importo versato in ritardo. Inoltre, l’iscrizione a ruolo può essere evitata ricorrendo al ravvedimento operoso, ossia versando a titolo di sanzione lo 02% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno, il 3% per ritardi fra il 15esimo ed il 30esimo giorno e il 3,75% per ritardi superiori ai 30 giorni.
Anche il Decrto semplificazioni (DL 16/2012) ha previsto delle novità importanti.
Il contribuente che decade dal beneficio della dilazione può comunque accedere, nel momento in cui riceve la cartella di pagamento per la differenza ancora da corrispondere, alla rateizzazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73. Prima non era più possibile, in una situazione del genere accedere ad altre forme di rateizzazione e le somme ancora dovute venivano iscritte a ruolo.
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