
Nell’attuale periodo di crisi economica che stiamo attraversando, le famiglie italiane hanno sempre maggiore difficoltà ad adempiere ai debiti fiscali. Rateizzazione Equitalia. Dilazione debiti con autoliquidazione.
Rateizzazione Equitalia. Dilazione debiti con autoliquidazione. Per tale ragione il legislatore tributario è intervenuto negli ultimi mesi con nuove previsioni, di maggior favore nei confronti del contribuente, in ordine alla possibilità di pagamento rateale delle somme dovute al fisco.
Sono state messe a disposizione di coloro che hanno difficoltà a corrispondere in maniera puntuale ed in un’unica soluzione una serie di soluzioni mediante le quali chiedere la dilazione delle somme.
Possono essere dilazionati:
– Gli importi dovuti in autoliquidazione, si pensi alle imposte dovute con la dichiarazione dei redditi;
– Gli importi dovuti a seguito di controllo e liquidazione delle dichiarazioni fiscali;
– Gli importi dovuti in base ad avvisi di accertamento, c.d. avvisi bonari;
– Gli importi dovuti a seguito di conciliazione giudiziale presso le Commissioni Tributarie Provinciali.
Il piano di rateizzazione, le modalità, il numero di rate ed i relativi costi sono differenti, per cui si dovrà avere riguardo alla particolare situazione personale, all’entità del debito, nonché alla tipologia di debito tributario.
Andremo ora a vedere singolarmente i vari casi in cui è consentito richiedere il pagamento rateale delle somme dovute.
Rateizzazione Equitalia mediante autoliquidazione
Le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti da persone titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps, possono essere pagate in un numero di rate massimo pari a 7 per persone fisiche, e 6 per le imprese ed i lavoratori autonomi, maggiorate degli interessi.
Non è necessaria la presentazione di alcuna istanza di dilazione; basta che il contribuente, alla scadenza del versamento, decida di ricorrere alla rateizzazione del debito e scelga il numero di rate mensili con cui intende pagare.
Allo stesso modo, il contribuente può scegliere se rateizzare l’intero importo dovuto o solo una parte di esso; per cui egli potrà ad esempio decidere di ratizzare il primo acconto Irpef, pagando invece in un’unica soluzione il saldo.
Se il contribuente decide di rateizzare le somme dovute sulla base della dichiarazione dei redditi, dovrà prestare attenzione ad inserire i dati riguardanti la rateizzazione nell’apposito spazio presente nel modello di versamento F24 (in esso dovrà essere indicato anche il numero di rata oggetto del pagamento rispetto al totale delle rate mensili accordate).
Sulle somme rateizzate vanno aggiunti gli interessi che si calcolano secondo il metodo commerciale e nella misura del 4% annuo; gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda rata. Gli interessi dovuti non vanno pagati insieme all’imposta dovuta ma separatamente, mediante l’uso di un apposito codice tributo ad essi assegnato.
Non possono essere rateizzate, invece, gli importi dovuti in occasione del secondo acconto di imposte e contributi e gli importi dovuti a titolo di acconto iva annuale.
Non possono essere rateizzati neppure i versamenti delle ritenute alla fonte (DPR del 29.09.1973 n.600, titolo III).
Per ciò che concerne il versamento del saldo Iva annuale, occorre fare un discorso a parte. La scadenza di tale versamento è prevista al 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Tuttavia, anche il saldo Iva, per coloro che sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva all’interno della dichiarazione unificata, può essere versato entro il termine di pagamento delle imposte dovute sulla base della dichiarazione stessa.
Possono essere rateizzate le somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto a seguito di adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore o ai parametri; tale possibilità è stata prevista a seguito del DL n.78 del 2009.
In sintesi:
Si possono rateizzare:
1) Le somme dovute a titolo di saldo o di primo acconto nel modello unico (in un massimo di 7 rate);
2) L’Iva dovuta a seguito di adeguamento agli studi di settore o ai parametri (max 7 rate);
3) Il saldo Iva annuale (possibili far slittare la scadenza dal 16 marzo alla data prevista per la presentazione del modello Unico; possibile la rateizzazione anche se l’iva fa parte dell’Unico);
Non si possono rateizzare:
1) Le somme dovute a titolo di secondo acconto nel modello Unico;
2) L’acconto Iva annuale;
3) Le ritenute alla fonte dovute dai sostituti d’imposta.
Lascia un commento