Qualora il contribuente non può giovarsi della rateizzazione dei debiti fiscali tramite l’autoliquidazione, può comunque ricorrere, sempre che rientri nei limiti di tempo, alla dilazione dei debiti mediante il c.d. ravvedimento operoso. Rateizzazione Equitalia: dilazione debiti mediante il ravvedimento operoso.
Rateizzazione Equitalia: dilazione debiti mediante il ravvedimento operoso. Tale modalità di dilazione è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate tramite la risoluzione n. 67/e del 2011 con cui si è precisato che la rateizzazione delle somme dovute tramite l’istituto del ravvedimento operoso è consentito sempre che entro il termine di scadenza dell’adempimento siano state corrisposte tutte le rate con estinzione del debito e non siano intervenuti controlli.
Infatti, l’inizio di ispezioni, di verifiche, di accessi da parte degli organi a ciò deputati, prima della conclusione completa del ravvedimento frazionato, espone il contribuente alle sanzioni dovute per il ritardato pagamento degli importi non coperti dal detto ravvedimento.
In tali casi vengono previste a carico del contribuente sanzioni pari al 30% , al posto dell’applicazione della percentuale ridotta del 3,75% che invece è prevista per i pagamenti eseguiti con ritardi superiori a 30 giorni rispetto alla scadenza.
Nel caso di dilazione di debiti mediante il ravvedimento operoso, oltre alla sanzione in misura ridotta, andranno pagati dal contribuente anche gli interessi che vanno calcolati in base ai giorni intercorrenti tra la data dell’omissione e la data della regolarizzazione spontanea.
Si veda anche: Rateizzazione Equitalia. Dilazione debiti con autoliquidazione
Rateizzazione Equitalia: dilazione debiti mediante il ravvedimento operoso – di Redazione
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