In un condominio, l’amministratore deve tener presente che, nell’esame delle norme che regolano la vita condominiale, al primo posto vanno messe le disposizioni del codice civile, in particolare quelle definite inderogabili. Regolamento condominiale e rapporto con altre norme
Regolamento condominiale e rapporto con altre norme. Altro punto importante è rappresentato dalle norme regolamentari che ai sensi dell’articolo 1138 c.c., quarto comma, non possono menomare i diritti di ciascun condominio risultanti dai singoli atti di acquisto o dalle convenzioni.
Ad esempio: in un regolamento condominiale, approvato a maggioranza del 50% più uno, non può imporre alcuna limitazione al diritto di proprietà dei singoli, prevedendo di attribuire alle singole proprietà esclusive che compongono il condominio la destinazione esclusiva ad abitazione. Tale vincolo assume validità solo se accettato convenzionalmente in sede di acquisto delle proprietà esclusive o anche successivamente.
La Corte di Cassazione ha precisato anche che in caso di regolamento di condominio, a cui si è fatto riferimento nei singoli atti di acquisto, si devono intendere di natura contrattuale solo le disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condomino. Invece le disposizioni che riguardano l’uso delle cose comuni possono essere modificate con la maggioranza prevista dall’articolo 136 c.c.
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