Regolamento condominiale: limiti alla detenzione di animali domestici. Il regolamento condominiale ordinario, ossia quello approvato con la maggioranza dei partecipanti, non può prevedere il divieto di tenere animali domestici poiché si tratta di una limitazione della facoltà spettante al condòmino sulle parti di sua esclusiva proprietà.
Chiarito dalla Corte di Cassazione, sez II civ., con sentenza n. 3705 del 15 febbraio 2011. Le clausole che incidono sui diritti spettanti ai condomini sulle parti di loro proprietà esclusiva sono disposizioni aventi natura contrattuale, di conseguenza vanno approvate e modificate all’unanimità dei condòmini.
Questo significa che i limiti alla detenzione di animali negli appartamenti non possono essere assolutamente contenuti negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, sicché in difetto di un’approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione. Questo perché i voti a favore, non essendo confluiti in un atto collettivo valido ed efficace, rappresentano degli atti unilaterali atipici, inidonei ai sensi dell’art. 1987 cod. civ., a vincolare i loro autori.
Costituendo la detenzione di animali domestici in condominio una facoltà rientrante nell’ambito del diritto dominicale, essa può essere impedita solamente se il proprietario dell’unità immobiliare si sia obbligato mediante contratto a non possedere animali nel proprio appartamento.
Qualora in condominio vi sia un regolamento di natura contrattuale che proibisca la detenzione di animali domestici che possano arrecare disturbo ai condòmini, il giudice, una volta verificati tali disturbi, può ordinare, mediante un provvedimento di urgenza, l’allontanamento dell’animale dall’appartamento.
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