Un buon amministratore di condominio per essere tale deve seguire una serie di regole di seguito indicate. Amministratore condominio: le regole del buon amministratore
Amministratore condominio: le regole del buon amministratore
– Come prima cosa, l’amministratore prima di accettare l’incarico deve indicare in forma scritta quali saranno le prestazioni che intende fornire nonché i relativi compensi. Dato che non vi sono dei tariffari delle competenze dell’amministratore la giurisprudenza ha ritenuto che le tariffe vadano concordate con l’assemblea in occasione della nomina. In tal senso la Cassazione con sentenza n. 3596 del 2003 ha affermato che l’attività dell’amministratore deve ritenersi compensata dal corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta la durata annuale e non deve essere retribuita a parte in mancanza di una specifica delibera dell’assemblea di condominio che stabilisca compensi extra. Ancora la Suprema Corte con sentenza n. 28734 del 2008 ha chiarito che il diritto dell’amministratore a percepire un compenso extra in caso di lavori straordinari sussiste solo quando sia stato deliberato dall’assemblea.
– Il buon amministratore deve essere coperto da una polizza che lo assicuri contro i rischi professionali e anche da eventuali polizze fideiussorie che diano la garanzia della sua solvibilità.
– Una volta terminato l’incarico e dunque in occasione del subentro del nuovo amministratore, quello uscente deve consegnare al subentrante tutta la documentazione del condominio in un tempo breve dalla nuova nomina.
– Dopo la chiusura dell’esercizio contabile, l’amministratore deve presentare all’assemblea condominiale il rendiconto annuale perché sia approvato dalla stessa.
– Un buon amministratore deve poi accertare l’esistenza del regolamento di condominio e delle relative tabelle millesimali; in caso di loro assenza ha l’obbligo di proporne la formazione se il numero dei condomini sia superiore a dieci.
– E’ bene che l’amministratore controlli i nominativi dei condomini in modo da verificare l’esistenza di eventuali usufrutti, comproprietà o altri diritti reali e ciò al fine di poter attestare la corretta convocazione di tutti gli aventi diritto.
– Nel redigere il rendiconto annuale l’amministratore deve riassumere i risultati della gestione nei due prospetti denominati uno “conto economico”, l’altro “situazione patrimoniale”, al fine di rendere possibile conoscere i debiti ed i crediti.
– Un buon amministratore deve conservare tutta la documentazione condominiale, nonché i giustificativi di spesa per 5 anni e renderli disponibili ai singoli condomini che ne facciano richiesta. In tal senso la Cassazione con sentenza n. 15159 del 2001 ha chiarito che ciascun condòmino ha la facoltà di ottenere l’esibizione dei documenti contabili non solo in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, ma anche al di fuori di tale sede e senza la necessità di specificare la ragione per la quale intende prendere visione.
– Dopo l’approvazione del rendiconto annuale e del piano di riparto da parte dell’assemblea, l’amministratore deve inviare a tutti i condomini una copia del suesposto rendiconto e del relativo riparto.
– Qualora vi sia la necessità di effettuare degli interventi sulle parti e impianti comuni che non hanno il carattere dell’urgenza, l’amministratore ha l’obbligo di preparare a seguito di delibera assembleare uno specifico capitolato dei lavori da effettuare e lo deve inviare preventivamente a tutti i condomini. Su tale capitolato dovranno poi essere elaborati dei preventivi di spesa che andranno esaminati in sede di assemblea da convocarsi per l’approvazione degli stessi lavori.
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