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Rendiconto annuale condominio dopo la riforma 2013

25 Marzo 2013 by Redazione 3 commenti

Rendiconto annuale condominio dopo la riforma 2013

Rendiconto annuale. Il nuovo rendiconto annuale dopo la riforma del condominio

Rendiconto annuale condominio: a chi spetta redigerlo

Rendiconto annuale condominio dopo la riforma 2013Rendiconto annuale. Spetta all’amministratore di condominio redigere ogni anno il rendiconto della gestione con cui giustifica ai condomini le somme da loro corrisposte e le spese sostenute.

A seguito della riforma del condominio, il nuovo articolo 1130 bis del c.c. prevede che il rendiconto deve comporsi di:

–          Un registro della contabilità;

–          Un riepilogo finanziario;

–          Una nota sintetica esplicativa della gestione .

Ne deriva che il nuovo rendiconto non è più semplicemente un documento contabile con il quale si giustificano entrate ed uscite, ma diventa un modo con cui l’amministratore di condominio  giustifica, mediante una relazione e non solo con numeri, le varie spese e approfondisce vari aspetti della gestione del condominio.

Rendiconto annuale condominio: come si redige

Per ciò che concerne la predisposizione del rendiconto, questo deve essere redatto con il criterio misto (nel silenzio della legge), ossia con quello di cassa e con quello di competenza. Quest’ultimo riassume meglio le entrate e le uscite nel corso dell’anno, mentre quello di cassa informa i condomini sulle date di pagamento anche se si riferiscono a forniture della gestione precedente.

In ogni caso il nuovo rendiconto annuale deve essere il più chiaro possibile in modo che tutti i condomini abbiano coscienza delle entrate e uscite di gestione.

Rendiconto annuale condominio: l’approvazione

Il rendiconto deve poi essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei condominio che deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Nel rendiconto andranno evidenziate non solo le spese della gestione annuale ma anche quelle che dovranno essere sostenute nell’anno successivo in modo da salvaguardare coloro che acquistano casa in condominio tra un esercizio e l’altro.

Qualora l’amministratore non provveda  alla presentazione del rendiconto ed alla relativa approvazione nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio  può essere revocato dall’incarico da parte dell’autorità giudiziaria.

 

Rendiconto annuale condominio dopo la riforma 2013 – di Redazione

 

Archiviato in:Burocrazia casa

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Maria Luisa dice

    30 Maggio 2013 alle 22:31

    non ho ricevuto il rendiconto per la convocazione dell’assemblea ordinaria
    cosa devo fare
    l’assemblea si terra’ il 4 giugno p.v.

    Rispondi
    • Alessio dice

      2 Novembre 2014 alle 18:58

      La documentazione va inviata con congruo anticipo per permettere ai condomini di esaminare la documentazione relativa se lo ritengono necessario. Il terminie minimo è lo stesso della convocazione (5 giorni)

      Rispondi
  2. Maria Luisa dice

    30 Maggio 2013 alle 22:34

    Termini per la convocazione ordinaria ?

    Rispondi

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