La figura dell’amministratore di condominio è stata sottoposta a una complessiva ridefinizione, sia pur nell’ambito delle soluzioni giurisprudenziali e dottrinali fornite nel corso degli anni. Requisiti attività amministratore. Riforma condominio 2013
Requisiti attività amministratore. Riforma condominio 2013. Inoltre è stata condizionata per la prima volta la possibilità di svolgere professionalmente l’attività di amministratore alla sussistenza di precisi requisiti di formazione e di onorabilità.
La L.220/2012 di Riforma del condominio, ha inserito l’articolo 71bis il quale prevede che possono svolgere l’incarico di amministratore di condomini coloro:
-che hanno il godimento dei diritti civili,
-che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo.
-che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
-che non sono interdetti o inabilitati,
-il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari,
-che hanno conseguito il diploma di scuola di secondo grado
-che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Inoltre bisogna saper distinguere l’amministratori esterni da quelli interni, nominati dai condomini dello stabile. Per quest’ultimi infatti non è richiesto alcun titolo di studio né la partecipazione a un corso.
Possono svolgere l’incarico di amministratore anche società di cui il titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
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